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L’Organismo di Vigilanza nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro3 min read

Al vertice del sistema di controllo la normativa vigente pone un organismo, interno alla società, dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2001). A tale struttura è attribuito, in particolare, il compito di verificare l’attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute, in materia di prevenzione, nel Modello di organizzazione e gestione e nei diversi protocolli di gestione e controllo. In considerazione dei delicati e complessi compiti che è chiamato a svolgere in tema di sicurezza, l’Organismo di vigilanza deve essere costruito su alcuni pilastri, che rappresentano le basi di un suo idoneo funzionamento operativo, anche al fine di escludere la responsabilità penale dell’Azienda e dei suoi dirigenti in caso di infortunio o malattia professionale di dipendenti.

L’indipendenza: è espressione della netta separazione che deve intercorrere tra l’Organismo di vigilanza e gli organi di gestione della Società.

L’autonomia: il grado di autonomia da riconoscere, nella struttura della Società, all’Organismo di vigilanza deve essere il più ampio e incondizionato, così da garantire ai suoi componenti il potere di svolgere i compiti assegnati in totale libertà, pianificando e attuando senza alcuna ingerenza i piani di lavoro.

La professionalità dei componenti: tale requisito è indispensabile in considerazione degli specifici compiti che sono chiamati a svolgere. In tale ottica, appare utile creare una struttura caratterizzata da multidisciplinarietà, con esperti tecnici, legali e di risorse umane.

Continuità di azione: questo requisito si ricava dalla legge e cioè dall’art.6, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n.231/2001, il quale stabilisce che la Società va esente da responsabilità per il fatto dannoso verificatosi e per il reato qualora “non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza”. Tale elemento è particolarmente rilevante in quanto evidenzia come l’Organismo di vigilanza debba svolgere in maniera permanente e continua i compiti affidati, non essendo possibile che esso possa attuare i numerosi e gravosi compiti affidatigli con saltuarie riunioni e occasionali verifiche.

Struttura e organizzazione: il Decreto Legislativo n.231/2001 stabilisce che questo organismo, preposto alla vigilanza sull’attuazione del Modello di prevenzione, debba essere posto all’interno della Società (art.6, comma 1, lettera b) e non, quindi, all’esterno dell’Azienda; in tal modo si vogliono evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all’operato delle Società attraverso il ricorso ad organismi esterni compiacenti. Inoltre, in considerazione della necessaria indipendenza e autonomia che devono caratterizzare l’Organismo di vigilanza, occorre procedere ad una sua collocazione in posizione gerarchicamente elevata nell’ambito dell’organigramma della Società. In una grande Azienda, appare opportuna una composizione plurisoggettiva, costituita da soggetti interni della Società e da soggetti esterni (ad esempio Legali, consulenti, esperti).

Non possono sicuramente far parte dell’Organismo di vigilanza, a garanzia della sua autonomia, membri degli Organi gestionali di vertice.

L’attività di vigilanza svolta dall’Organismo si basa sulla analisi delle informazioni relative al funzionamento e all’osservanza del Modello.

I compiti dell’Organismo di vigilanza: vertono essenzialmente in attività di vigilanza sulla effettività del Modello di prevenzione. A tale fine l’Organismo di vigilanza provvede alla verifica del rispetto delle modalità operative e delle procedure previste dal Modello organizzativo. Deve, cioè, verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello organizzativo, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Periodicamente deve procedere alla verifica del sistema delle deleghe in vigore nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Deve segnalare all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello organizzativo accertate. Procede all’analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di idoneità del Modello organizzativo a fini di prevenzione. Infine, presenta proposte di adeguamento del Modello nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali in grado di dare concreta attuazione a tali proposte nel tessuto aziendale.

Lucio Di Giorgio*

*Avvocato Cassazionista