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Quando l’azienda può essere sospesa per inadempienze sul D.Lgs. 81/08 smi6 min read

IN POCHE PAROLE…

Le prime indicazioni operative sull’ampliamento delle competenze in materia di vigilanza nella sicurezza sul lavoro dell’INL e sulla possibilità di  sospensione dell’attività in mancanza  di DVR, Piano emergenza,  di nomina del  RSPP, ecc..


I documenti

D.L. 146/2021 [1] –  D.Lgs. 81/2008 [2]circolare n. 4/2021 [3]–   DM 2 settembre 2021 [4]


La circolare

Dopo la pubblicazione del decreto – legge 146 del 2021 [1] (decreto fiscale), l’INL ha emanato una Circolare (n. 4 del 9 dicembre 2021) [3], a chiarimento di alcuni concetti, in attesa di una più ampia analisi a seguito delle eventuali modifiche ed integrazioni che potranno esserci alla norma dopo la conversione in legge.

La circolare analizzata nel presente articolo riguarda principalmente le modifiche apportate agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 81/2008 [2] da parte del D.L. 146.

Una delle più grandi novità di queste è relativa all’ampliamento delle competenze in materia di vigilanza nella sicurezza sul lavoro dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che si andrà ad affiancare alle ASL (che ad oggi erano le principali garanti del controllo del rispetto del L.gs. 81/08 nei luoghi di lavoro).

L’obiettivo del legislatore è aumentare il numero dei controlli, sfruttando anche le diverse competenze delle figure che dovranno essere coordinate e che dovranno verificare sia il lavoro irregolare (materia che rimane a capo dell’INL) che la sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

La circolare vuole anche specificare quando possa essere necessaria la sospensione delle attività, che sarà più facilmente imposta dagli ispettori in caso di violazioni del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La sospensione potrà essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo.

  • Mancanza DVR (Documento Valutazione dei Rischi).

Se un datore di lavoro non ha redatto il documento valutazione dei rischi, potrà scattare la sospensione dell’attività. Nel caso in cui il DVR non sia custodito presso l’attività, dovrà essere esibirlo entro le ore 12.00 del giorno successivo e si dovrà dimostrare con data certa che il documento sia stato redatto anteriormente rispetto la data del controllo.

  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

Ricordiamo che per quanto riguarda i piani di emergenza è da poco stato pubblicato il nuovo Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 [4], che sarà in vigore da ottobre 2022. Questa norma prevede che l’obbligo di redigere il piano di emergenza lo avranno:

  • Luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori
  • Luoghi di lavoro con obbligo di redigere CPI (allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Mancata formazione ed addestramento

Il nuovo dettato normativo è sempre più nell’ottica di aumentare sempre di più l’importanza di un aspetto che fino ad oggi è sempre stato indicato dalle norme ma mai davvero sfruttato nelle aziende, ovvero: l’addestramento.

Per ridurre realmente gli infortuni, soprattutto quando si parla di utilizzo di attrezzature ad alto rischio o dello svolgimento di operazioni rischiose, un buon addestramento, insieme alla formazione, può fare la differenza.

Nel caso in cui dovesse mancare prova della formazione e dell’addestramento obbligatori si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.

In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

  • Mancata nomina dell’RSPP e istituzione del Servizio di prevenzione e protezione

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

I punti successivi della circolare riguardano soprattutto alcuni settori, come ad esempio quello edile, trattando temi come: POS, DPI contro le cadute dall’alto, protezioni verso il vuoto, armature di sostegno, lavori su linee elettriche; oppure temi riguardanti un po’ tutti i settori, nello specifico sul tema del rischio elettrico: conduttori non protetti, protezioni dell’impianto elettrico contro contatti diretti ed indiretti, dispositivi di sicurezza e controllo.

Tutte le mancanze su queste tematiche comportano, oltre alla sanzione, la sospensione dell’attività.

Non solo, queste mancanze, potrebbero far scattare controlli più approfonditi, su altri temi relativi alla sicurezza sul lavoro. Infatti, la circolare, nella parte finale, recita:

“Nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.”

Staremo a vedere cosa prevedrà nello specifico la conversione in legge del D.L: 146 del 2021, ma sicuramente nel prossimo 2022 saranno diverse le novità che i datori di lavoro dovranno conoscere per evitare di incorrere in sanzioni, sospensione e soprattutto per tutelare al meglio i propri lavoratori (obiettivo più nobile ed importante della norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Dott. Matteo Fadenti

www.sicurgarda.com