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Il regime della prorogatio degli organi delle società a partecipazione pubblica3 min read

Lo scorso 30 di maggio, l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha pubblicato un nuovo atto di indirizzo interpretativo [1] del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 [2].

LOsservatorio ha ritenuto, in particolare, di doversi esprimere su quanto previsto dall’art. 11, co.15, del Tusp [2], ovvero sul tema della prorogatio degli organi societari.

Questa norma stabilisce che “agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 [3], convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”.

Tale decreto, come noto, reca la disciplina della proroga degli organi amministrativi, prevedendo in particolare:

a) un ambito di applicazione esteso agli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici” (art. 1, co. 1);

b) che “gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti” (art. 2);

c) che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo” (art. 3, co 1);“nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità” (art. 3, co. 2); “Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli” (art. 3, co. 3).

d) che “Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono” (art. 6. co. 1); e che “Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli” (art. 6, co. 2).

I chiarimenti del Ministero dell’Interno

Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del Tusp [2] l’Osservatorio chiarisce quanto segue:

1) il decreto-legge n. 293/1994 [3], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444/1994(non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 175/2016 [2]) si deve applicare a tutte le società a partecipazione pubblica, ovvero non solo a quelle “in house” ma anche a quelle “a prevalente partecipazione pubblica” perché rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, co.1, del medesimo d.l. (e sempreché alla nomina dei componenti degli organi concorrano lo Stato o enti pubblici)?

Risposta: Considerato che l’1, co. 3, del Tusp [2], stabilisce chePer tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”, la norma sulla prorogatio può ritenersi applicabile alle sole società in house, per le quali è prevista, all’art. 11, co. 15, apposita deroga.

Ove, infatti, si accogliesse una soluzione opposta, l’art. 11, co. 15, del d.lgs. n. 175/2016 [2] degraderebbe a disposizione meramente pleonastica in quanto, anche in sua assenza, le società in house, per definizione a prevalente capitale pubblico, già sarebbero soggette al decreto legge n. 293/94.

2) posto che l’art. 11 del Tusp [2] è rubricatoorgani amministrativi e di controllo”, il regime di prorogatio vale anche per i componenti del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o del sindaco unico o del revisore), sebbene le norme che lo regolano contemplino quali esclusivi destinatari gli “organi amministrativi”?

Risposta: il regime sulla prorogatio vale per i soli organi amministrativi delle società in house. Questo perché l’art. 11, co. 15, del Tusp [2], implica la conservazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 293/94 [3], la quale è, appunto, riferita ai soli “organi amministrativi” (come reso evidente sia dal titolo del medesimo decreto, sia dal testo delle disposizioni che lo sostanziano).

Non risulta quindi ragionevole ritenere che una normativa dettata per i soli organi di amministrazione possa ampliare il proprio raggio applicativo e ricomprendere anche gli organi deputati al controllo; rispetto a questi ultimi non appare infatti concettualmente configurabile il regime di nullità degli atti previsto dalla normativa speciale per il caso di mancata ricostituzione entro il termine di prorogatio.

Stefania Fabris