E’ illegittimo escludere dalla procedura selettiva per la nomina dei nuovi amministratori di una società partecipata, gli ex amministratori ancora in carica nominati dalla precedente amministrazione.

Tar Puglia, Lecce, sez. I, sentenza, 21 settembre 2017, n. 1489, Presidente Pasca, Estensore Perpetuini

A margine

Nella vicenda, un Comune pubblica un avviso del Dirigente del competente Settore con cui, sul presupposto dell’avvenuta automatica decadenza della nomina dei ricorrenti quali amministratori di una società partecipata dal medesimo Comune, a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco, avvia una procedura per la nomina di tre nuovi componenti nel CdA della società, quali nuovi rappresentanti dell’ente, secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.

Gli ex amministratori ricorrono pertanto al Tar per ottenere l’annullamento dell’avviso nella parte in cui non consente loro di partecipare alla nuova procedura.

Il giudice, dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione in materia alla luce dell’oggetto dell’giudizio in cui non vengono in considerazione atti del Sindaco uti socio della società partecipata, bensì la determinazione pubblicistica adottata da un dirigente comunale, ricorda che alle società pubbliche non può essere applicato il regime di prorogatio degli organi societari.

Nel merito, al collegio appare legittimo che il Comune, prima della scadenza del loro mandato, abbia emanato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di altri amministratori in modo da evitare che, alla scadenza o alla revoca degli attuali, l’esercizio delle funzioni gestionali della società potesse subire un pregiudizio.

Tuttavia se, da un lato, l’avviso non lede la posizione giuridica dei ricorrenti con riferimento allo jus officii esercitato non pregiudicando l’esercizio della relativa funzione, dall’altro, risulta lesivo della loro posizione nella parte in cui, senza giustificato motivo, preclude loro la possibilità di partecipare alla nuova procedura pubblica.

Per tale motivazione il ricorso è accolto parzialmente.


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