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Conciliazione e accertamento con adesione8 min read

Con  due circolari,  n. 6/E del 23 marzo 2020 [1] e  n. 11 del 6 maggio 2020 [2] (vedi  news in questa Rivista [3]), l’Agenzia delle Entrate ha fornito, fra le altre, interessanti indicazioni sull’«accordo di conciliazione» e «l’accertamento con adesione»,  ossia su due  importanti istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Concliazione –  Come previsto dagli articoli 48 , 48 bis  e 48 ter del  c.d.  Codice del processo tributario (D.Lgs.  31-12- 1992, n. 546 [4]), per la definizione giudiziale della controversia, le parti possono raggiungere un accordo conciliativo, anche in udienza.

Com’è noto, la disciplina della conciliazione giudiziale tributaria è stata riformata  dall’art. 9, comma 1, lett. s ) e t) del D.Lgs. 24 -09-2015, n.156 [5], in vigore dall’1 gennaio 2016.  Dal gennaio 2016, pertanto, la conciliazione  è possibile per tutte le tipologie di liti di competenza delle Commissioni tributarie, può essere perfezionata fuori udienza e  in udienza, anche in secondo grado, non è alternativa  al reclamo-mediazione  per le cause di valore inferiore a 20mila euro e per quelle catastali,  si perfeziona con l’accordo e comporta una rilevante riduzione delle sanzioni.

L’istituto, inoltre, è  diversamente regolamentato in base al momento in cui è formulata la richiesta conciliativa, prima della fissazione dell’udienza  di trattazione (art. 48)  o dopo che l’udienza di trattazione è stata già fissata (art. 48-bis).

Conciliaziione fuori udienza – L’accordo conciliativo  fuori udienza è disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, che al comma 1  prevede “1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia”.

Depositata l’istanza di conciliazione congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, la Commissione deve portare la causa in decisione adottando i provvedimenti d’inammissibilità del ricorso o di difetto di giurisdizione o, se l’istanza è inammissibile, decidendo nel merito.
 
La legge non prevede un termine massimo per il deposito dell’istanza (la vecchia disposizione lo fissava nell’udienza di trattazione in camera di consiglio o in quella di discussione in pubblica udienza), per cui si può ritenere che il deposito dell’istanza debba avvenire prima dell’udienza fissata per la decisione in primo o in secondo grado, essendo evidente che dopo la decisione l’ istanza non potrebbe avere alcun effetto.
 
Se il deposito dell’istanza conciliativa è effettuato ad udienza fissata, la Commissione, provinciale o regionale, se la conciliazione è totale pronuncia sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; se, invece, è parziale, emette ordinanza con cui dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte conciliata e procede all’ulteriore trattazione della causa.
 
Se il deposito dell’istanza conciliativa è effettuato prima della data di trattazione, provvede il presidente della sezione con decreto.
 
La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e non più, come avveniva prima della novella del 2015, col pagamento della somma (totale o rateo) dovuta dal contribuente. L’accordo, che deve contenere le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (o, in caso di conciliazione catastale, il classamento e la rendita), costituisce titolo per la riscossione delle somme  dovute all’ente impositore o per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
 
Fuori udienza a distanza L’Agenzia delle Entrate con la su richiamata circolare n. 11 ha chiarito  che  le parti del giudizio tributario possono concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza e depositarlo tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria), non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza,. Rinvia inoltre alla precedente circolare n. 6 di cui tratteremo in prosieguo.
 
In udienza Ciascuna delle parti, entro dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, ai sesni dell’art. 48  bis del giudizio tributario, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. Se sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa a successiva udienza.
 
In caso di raggiungimento dell’accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell’avvenuta conciliazione, la Commissione tributaria dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
 
Sanzioni e pagamento somme  –  Per incentivare l’uso di questo istituto, l’art. 48 ter del  decreto sul processo tributario ha previsto una forte riduzione delle sanzioni amministrative: 40% o 50% del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo è perfezionato nel primo o nel secondo grado di giudizio.
Il pagamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo (fuori udienza) o di redazione del verbale (in udienza). In caso di rateazione il contribuente potrà optare per il versamento di massimo otto rate trimestrali, elevate a sedici  per importo maggiori di cinquanta mila euro, a seguito del rinvio operato dall’articolo  48 ter, comma 4, del D. Lgs. n° 546/92 all’articolo 8 del D. Lgs. n° 218/97 sull’accertamento per adesione.
 
Accertamento con adesione – L’accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. 19-6-1997, n. 218 [6], consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. A differenza dell’accordo conciliativo, l’accertamento per adesione presuppone che il giudizio non sia stato attivato e a tal fine  è prevista la sospensione per novanta giorni dei termini per l’impugnativa di cui all’art. 21 del codice del processo tributario (“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita’ entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”). 

Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. Questo istituto  riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivato tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Può essere proposto dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, o dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).

L’accertamento con adesione produce diversi effetti premiali. Permette, innanzitutto,  al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, costituisce una circostanza attenuante per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Sospensione termini e modalità di gestione a distanza Con ciroclare n. 6/2020, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito al procedimento di accertamento con adesione.

L’Agenzia precisa che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decretodel decreto -legge n.18/2020). Ne consegue che  al termine di sessanta giorni di impugnazione si applicano cumulativamente: (i)  la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997; (ii) la sospensione  di 64 giorni prevista dall’articolo 83 del d.l. n. 18 del 2020.

L’Amministrazione finanziaria aggiunge che è opportuno, laddove si ravivisi  un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, procedere con l’adesione, che, in questo periodo emergenziale  deve avvenire“accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Tali finalità possono essere contemperate attraverso la gestione del procedimento “a distanza”, (privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, in luogo della posta elettronica ordinaria”.

Per il procedimento a distanza, l’Agenzia fornisce, nello specifico, le seguenti indicazioni operative, che si riportano testualmente:

  • identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità
    (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio);
  • indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
  •  effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
  •  redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno
    utilizzati per il successivo scambio del file;
  •  invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori
    presenti nella bozza di verbale; di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e
    sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno;
  • ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni
    altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
  •  dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo
    rappresentante;
  • scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
  • stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
  • invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
  • le operazioni di sottoscrizione  possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale 

Tale procedura, per l’Agenzia, può essere adattata, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richieda la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente, e, quindi, anche all’accordo conciliativo fuori udienza, come la stessa Agezia ricorda con la circolare n. 11/2020.

Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.