IN POCHE PAROLE…

Corretta la discrasia su cosa deve intendersi per liti pendenti innanzi alla Cassazione ai fini dell’accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie.


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Decreto legge n. 115/2022

Legge n. 130/2022

Provvedimento Agenzia Entrate n. 0356446 del 16 settembre 2022


In sede di conversione del decreto c.d. “Aiuti bis”, è stato chiarito che la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso la Corte di Cassazione, prevista dall’art. 5 della legge n. 130/2022, è applicabile alle liti per le quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge stessa.

E stata corretta, quindi, la discrasia sulla definizione di “lite pendente” ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, dovuta al diverso riferimento temporale  indicato ai comma 1 e 2, da un parte, e, dall’altra, al comma 4 dell’art. 5 della recente riforma, evitando così difficili interpretazioni foriere di possibili contenziosi (v. in questa rivista Riforma giustizia tributaria: il vizietto del “condono fiscale” e la parziale retromarcia per le udienze da remoto).

La questioneNella legge di riforma della giustizia e del processo tributari, il richiamato art. 5, “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”, ai commi 1 e 2, si riferiva alle controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione, mentre il comma 4, in palese contrasto con i commi precedenti, precisava che per controversie tributarie pendenti dovessero intendersi quelle per le quali il ricorso per Cassazione fosse stato notificato alla controparte entro  il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma.

Nonostante i tentativi per trovare una lettura congiunta che conciliasse i due termini, non era evidentemente possibile risolvere il conflitto tra le diverse disposizioni senza l’intervento del legislatore che è arrivato tempestivamente con il decreto Aiuti bis.

La “correzione” normativa –  La legge  21 settembre 2022, n. 142 (in vigore dal 22 settembre scorso), in sede di conversione, ha inserito nel testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,  l’articolo 41-bis per modificare l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130 “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”.

Nello specifico, la lettera c) dell’articolo 41-bis ha  eliminato dal testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 l’indicazione “alla data del 15 luglio 2022”, per cui,  come sola definizione di lite pendente in Cassazione ai fini del condono resta quella contenuta nel comma 4 dell’art. 5 della riforma, secondo cui Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione e’ stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché’, alla data della presentazione della domanda …, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.

Con la modifica introdotta dal decreto Aiuti bis viene stabilito, quindi,  con certezza come individuare le controversie tributarie pendenti in Cassazione cui si applica la definizione agevolata: le liti per le quali è avvenuta la notifica del ricorso alla controparte entro il 16 settembre 2022, sempreché alla data di presentazione della sanatoria non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Le condizioni per la sanatoria La definizione agevolata è prevista:

  • per le liti pendenti, di valore non superiore a 100 mila euro, nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia integralmente soccombente in tutti i gradi di giudizio, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;

  • per le liti pendenti, di valore non superiore a 50 mila euro, nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Non è quindi possibile definire il contenzioso in modo agevolato nel caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio.

L’iniziativa compete al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi sia subentrato o ne ha la legittimazione.

Nei due casi di possibile definizione agevolata, il valore della controversia, come definito dall’art. 16, comma 3, L. n. 289/2002, è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, ed è dato dall’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.

I ricorsi esclusi – Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, sul sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, secondo cui “Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;”

  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, cioè quella che riguarda l’introduzione nel nostro Paese di beni che provengono da territori al di fuori dell’Unione Europea e che non sono già stati immessi in un altro Paese della stessa Unione;

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie oggetto della disposizione in esame comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”.

In ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

La procedura di definizione – L’ammissione alla definizione agevolata richiede:

  • la presentazione di un’apposita domanda esente dall’imposta di bollo, per ciascuna controversia autonoma pendente, cioè riferita a ciascun atto impugnato, entro il termine di centoventi giorni dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130/2022
  • il versamento, sempre per ciascuna controversia autonoma, degli importi dovuti.

Per il perfezionamento della definizione è richiesta l’osservanza di entrambi gli adempimenti, domanda e pagamento del dovuto; mentre, in mancanza di importi da corrispondere, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dall’importo calcolato per la definizione devono essere detratti i versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, senza alcun diritto, però, alla restituzione delle eventuali somme versate in eccedenza.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Le controversie oggetto di definizione non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine per il perfezionamento della definizione.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato al contribuente entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

Se manca l’istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il perfezionamento della definizione agevolata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Modello e istruzioni per la definizione – Con provvedimento n. 0356446 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sulle modalità  ed ha approvato  il modello di presentazione della domanda di definizione, con le relative istruzioni per la sua compilazione 

La definizione agevolata delle liti tributarie con gli enti territoriali 

I comuni possono prevedere l’applicazione delle disposizioni dettate alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui essi sono parte.

Infatti, il comma 15 dell’articolo 5 L. 130/2022 prevede che “Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.”

La decisione di aderire o meno alla definizione agevolata rappresenta una scelta autonoma di ciascun ente. Se l’Ente intende optare per questa possibilità, dovrà adottare una specifica delibera consiliare di approvazione un regolamento nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L’atto consiliare è necessario in quanto, con la definizione agevolata, l’ente rinuncia a parte del tributo, rinuncia possibile solo per l’espressa previsione della legge che deroga al principio di indisponibilità di tali somme e che richiede una necessaria verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Rientrano nell’ambito della definizione agevolata le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in Cassazione. Sono, pertanto, escluse le controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria, quali quelle in materia di canone di occupazione del suolo pubblico.

Marina Ferrara, già vicesegretario generale di ente locale


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