IN POCHE PAROLE…

E’ a carico dell’ente locale e delle altre pubbliche amministrazioni (escluso lo Stato) l’imposta di bollo sulle fatture per operazioni esenti, come quelle con ad oggetto la  somministrazione di attività formative ai dipendenti pubblici avviati a formazione dall’amministrazione pubblica di appartenenza. 

Risposta interpelloAGEDRVEN_61763_2021_881


L’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte esclusivamente nei rapporti con lo Stato, con la conseguenza che tale regime di favore non è destinato ad operare nei confronti delle amministrazioni non statali (anche locali).

E’ questo il contenuto di una interessante (e recente) risposta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ad una richiesta di interpello, avanzata da una società specializzata nell’erogazione di attività formativa nei confronti della pubblica amministrazione e che, pertanto, provvede all’emissione delle fatture in regime di esenzione.

Non risulta, infatti, possibile interpretare in senso estensivo la disposizione agevolativa, anche perché con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 601/1973 l’equiparazione allo Stato di numerosi enti, prevista fino al 31 dicembre 1973, è venuta a cessare per effetto dell’art. 42, secondo il quale «dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato».

A corroborare tale conclusione rilevano, altresì, i principi generali del diritto tributario, secondo i quali le norme agevolative, contenendo deroghe all’ordinario trattamento di fattispecie fiscalmente rilevanti, devono essere comunque ritenute di stretta applicazione, non ammettendo applicazioni in via analogica a fattispecie non specificamente previste dalle norme stesse.

Consequenzialmente, la previsione in forza della quale l’onere del pagamento dell’imposta di bollo, nei rapporti con lo Stato, grava esclusivamente sull’altra parte, può trovare applicazione solo ove una delle parti sia per l’appunto, un’amministrazione dello Stato.

E’ anche chiarito, opportunamente, il perimetro di riferimento applicativo, mediante il richiamo di quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

In forza di tale disposizione sono, quindi, ricompresi nella normativa di favore gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative, mentre tutti gli altri enti elencati dalla norma sono da intendersi quali «pubbliche amministrazioni», che – non rientrando nel novero delle amministrazioni dello Stato – non possono essere considerate destinatarie della previsione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conclude, pertanto, chiarendo definitivamente che, nel caso in cui le fatture emesse dalla società interpellante siano da assoggettare ad imposta di bollo, tale tributo debba essere assolto dalla medesima società nel caso in cui le prestazioni siano rese allo Stato o ad enti equiparati. Viceversa, nel caso di fatture emesse nei confronti di amministrazioni diverse o di privati l’onere dell’applicazione dell’imposta di bollo deve gravare su questi ultimi soggetti.


Stampa articolo