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Sull’opposizione da parte del socio del “beneficium excussionis” del patrimonio della società1 min read

IN POCHE PAROLE…

Se la società semplice, irregolare o in nome collettivo non impugna l’avviso di accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria, può farlo il socio ed eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Corte di Cassazione, Sezioni unite, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28709 [1]Pres. A. Spirito, Rel. A.M. Perrino


Il principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale ( a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata).

Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se invece il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario“.