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Tributi locali, pace fiscale ma solo per le ingiunzioni notificate dal 2000 al 20173 min read

Regioni, province, città metropolitane e comuni avranno tempo fino al 1° luglio prossimo per decidere se applicare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali notificate, dal 2000 al 2017, dagli enti territoriali stessi e dai concessionari della riscossione.  E  tempo fino al 31 luglio per pubblicare la decisone sul loro sito istituzionale.

E’ quanto prevede, in breve, l’art. 15 del decreto legge  30 aprile 2019, n. 34 [1] “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato in GU, n. 100, del 30 aprile scorso e in vigore dal 1° di questo mese. 

Adempimenti e termini. La decisione dovrà essere assunta con le modalità previste da ciascun ordinamento in materia. Per i comuni, occorre, quindi, una deliberazione del Consiglio di modifica del regolamento sulle entrate, ai sensi dell’art. 52 del  D.Lgs 446/1997 [2], assumibile, però, dopo la scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto anche antecedente al 1° gennaio 2020, e, quindi, in deroga al principio generale in materia di termini di approvazione e di efficacia dei regolamenti per la disciplina delle entrate locali.

Con la decisione di avvalersi della «pace fiscale», da assumere entro il 1° luglio prossimo (60 gg. dall’entrata in vigore del decreto), i suddetti enti territoriali dovranno stabilire anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore deve manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza, in cui il debitore deve indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Entro il 31 luglio prossimo gli enti territoriali dovranno pubblicare la decisione sul loro sito istituzionale. Oltre alle informazioni utili al contribuente per avvalersi della definizione agevolata (n. di rate e scadenza; termini e modalità per la presentazione dell’istanza; termine entro il quale l’ente trasmetterà la comunicazione al debitore con le somme dovute, ecc.), è opportuno che l’avviso precisi anche  le entrate oggetto della sanatoria  (per i comuni ICI – IMU -– TARSU-TIA-TARES-TARI– Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), imposta comunala sulla pubblicità (ICP) TOSAP – COSAP e, per l’esclusione degli interessi, sanzioni codice delle strada), in modo da evitare dubbi sull’ambito di applicazione della definizione agevolata.

Esclusioni – Con il rinvio ai commi 16 e 17  dell’art. 3 del D.L. n. 119/ 2018,  [3] l’art. 15  precisa,  al comma 5: 

a)  che restano esclusi dalla definizione le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;  le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

b) che per le sanzioni del codice della strada l’esclusione riguarda gli interessi.

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, nel termine stabilito dall’ente, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Specificità – Questa definizione si differenza dalle altre paci fiscali per diversi aspetti. Non permette, innazitutto, la definizione degli accertamenti,  riguardando solo i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al TU sulle riscossioni n. 639/1910  [4] notificati nel periodo dal 2000 al 2017. Non solo. Concede per versare il termine ultimo del 30 settembre 2021, e non cinque anni. Ed ancora,  non si occupa di esenzione di importi di basso valore e  non introduce alcuna forma di saldo e stralcio mediante l’ISEE, ammessa, invece, per le cartelle dall’art. 1, comma 184, L 145/2018 [5].