IN POCHE PAROLE….

La CILA ha natura meramente comunicativa e non consente all’amministrazione di adottare provvedimenti interdittivi analoghi a quelli previsti per la SCIA.

E’ illegittima e va annullata l’ordinanza comunale ove essa vieti l’esecuzione dei lavori oggetto di comunicazione inizio lavori.

L’annullamento dell’atto amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Va, pertanto respinta la domanda risarcitoria quando difettino i presupposti della responsabilità della P.A.


Tar Veneto, sez. II, 4 luglio 2026, n. 01491, Est. A. Rizzo, Pres. G. Flaim


Il caso

La controversia trae origine dalla presentazione, da parte di un Condominio di una CILA ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 per la riorganizzazione di un’area pertinenziale destinata a parcheggio all’interno di un complesso immobiliare.

A seguito della comunicazione, il Comune ha richiesto integrazioni documentali perché ha ritenuto necessario chiarire alcuni profili relativi ai parcheggi, alle aree verdi, agli standard urbanistici e ad altri aspetti formali della vicenda.

Pur avendo il Condominio trasmesso la documentazione integrativa, l’amministrazione ha successivamente adottato un’ordinanza a mezzo della quale ha vietato l’esecuzione dei lavori, ritenendo applicabile l’art. 19 della legge n. 241/1990.

Il Comune ha motivato il provvedimento con la mancata conformazione dell’interessato alle richieste formulate, oltre che con l’esistenza di contenziosi e di pregresse irregolarità edilizie riguardanti il medesimo immobile.

Il Condominio ha impugnato sia la richiesta di conformazione, sia l’ordinanza inibitoria, sostenendo che la disciplina della CILA non attribuisce all’amministrazione alcun potere di sospendere o vietare preventivamente l’attività edilizia e chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio del potere.

La decisione

La sentenza ha affrontato, preliminarmente, una questione processuale concernente la tempestività del deposito di una memoria difensiva.

Il TAR Veneto ha aderito all’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2026, n. 2643), secondo cui il deposito effettuato entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile deve considerarsi tempestivo.

L’effetto previsto dall’art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo — secondo cui i depositi eseguiti dopo le ore 12 si considerano effettuati il giorno successivo — opera esclusivamente ai fini del computo dei termini a difesa delle altre parti e non incide sulla tempestività dell’atto.

La memoria è stata, pertanto, ritenuta ammissibile.

Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le ulteriori censure.

Il Collegio ha operato una ricostruzione sistematica della disciplina della CILA, valorizzando il recente arresto del Consiglio di Stato (sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6322), qualificato come pronuncia risolutiva del precedente contrasto giurisprudenziale.

Secondo tale orientamento, integralmente condiviso dal TAR, la CILA costituisce un istituto radicalmente diverso dalla SCIA.

Essa ha esclusivamente funzione informativa nei confronti della pubblica amministrazione e non attribuisce al Comune alcun potere di controllo preventivo, né poteri inibitori, conformativi o di autotutela.

L’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 disciplina, infatti, unicamente le conseguenze dell’omessa comunicazione, prevedendo una sanzione pecuniaria, senza richiamare il modello procedimentale delineato dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per la SCIA.

Da tale scelta legislativa il Collegio ha desunto la volontà di limitare l’interferenza preventiva dell’amministrazione nelle attività edilizie di minore impatto.

Ne consegue che il Comune non può estendere analogicamente alla CILA i poteri tipici previsti per la SCIA.

Il TAR ha respinto anche la diversa impostazione difensiva dell’amministrazione, secondo cui il potere inibitorio discenderebbe dall’art. 27 del Testo Unico dell’edilizia.

La disposizione, ha osservato il Collegio, è inserita nel Titolo IV del d.P.R. n. 380/2001, dedicato alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, e disciplina i poteri repressivi esercitabili nei confronti di opere abusive già realizzate o in corso di esecuzione.

Essa non introduce alcun potere di inibizione preventiva dell’attività oggetto di CILA.

La vigilanza edilizia presuppone, infatti, l’accertamento dell’attività materiale e dei suoi effetti concreti, e non può trasformarsi in un controllo anticipato sul contenuto di una mera comunicazione.

La sentenza ha sottolineato, inoltre, alcuni profili di illegittimità dell’operato comunale.

In primo luogo, l’amministrazione, nel corso del giudizio, ha tentato di riqualificare le contestazioni originariamente formulate come semplici carenze documentali o documentazione “non esaustiva”.

Tuttavia, tale motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, che si fondava invece sull’asserito mancato adempimento delle richieste istruttorie.

Si è trattato, secondo il TAR, di un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.

In secondo luogo, è stato ritenuto privo di fondamento l’argomento secondo cui il divieto sarebbe stato adottato nell’interesse dello stesso privato, per consentirgli di evitare future sanzioni edilizie.

Il principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino non può infatti costituire fonte di poteri amministrativi non previsti dalla legge.

Parimenti irrilevante è stata giudicata la circostanza che i lavori non fossero ancora iniziati al momento dell’adozione dell’ordinanza.

Il regime giuridico della CILA, ha affermato il Collegio, non muta in funzione della data di effettivo avvio delle opere.

L’assenza di lavori in corso non amplia le competenze attribuite all’amministrazione.

Da tali considerazioni è scaturito l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, nonché per eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, del travisamento dei presupposti e della carenza istruttoria.

Diversa sorte ha avuto la domanda risarcitoria.

Il TAR ha ribadito il consolidato principio secondo cui l’annullamento dell’atto amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno.

Occorre infatti dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: danno effettivamente subito, nesso causale, colpa dell’amministrazione e relativa prova.

Nel caso concreto il Collegio ha ravvisato la sussistenza dell’errore scusabile.

La questione relativa ai poteri esercitabili in presenza di una CILA era infatti caratterizzata, fino al recente intervento del Consiglio di Stato, da un quadro interpretativo non pienamente consolidato.

L’amministrazione aveva inoltre agito con l’intento di preservare il corretto assetto urbanistico del territorio, pur eccedendo i limiti dei poteri ad essa attribuiti.

Per tali ragioni la domanda di risarcimento è stata respinta.

Conclusioni

La pronuncia annotata si inserisce nel più recente orientamento volto a definire con chiarezza la natura giuridica della CILA e i limiti dei poteri comunali.

Il principio affermato è netto.

La CILA costituisce una comunicazione priva di efficacia provvedimentale e non legittima l’adozione di provvedimenti inibitori, conformativi o di autotutela analoghi a quelli previsti per la SCIA.

L’amministrazione conserva esclusivamente i poteri di vigilanza e repressione espressamente previsti dal Testo Unico dell’edilizia una volta che l’attività sia stata concretamente realizzata, oltre ai poteri sanzionatori contemplati dall’art. 6-bis.

La decisione si pone in linea di continuità con il fondamentale arresto di Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6322, richiamato quale precedente di riferimento, nonché con TAR Veneto, sez. II, 17 settembre 2021, n. 1101, TAR Campania Salerno, sez. II, 28 agosto 2018, n. 1215, il parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016 e TAR Sicilia Catania, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 243.

Sul piano processuale, la sentenza recepisce, inoltre, il recente orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2026, n. 2643 in materia di tempestività del deposito telematico degli atti processuali.

La ricostruzione interpretativa operata dal Tar Veneto appare condivisibile in quanto fa discendere dal principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi la mancanza di poteri inibitori, conformativi

e di autotutela dell’amministrazione a fronte della CILA, nonché il divieto di applicazione analogica della disciplina prevista in materia di SCIA.

Il Tar Veneto ha evidenziato, infatti, che l’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 disciplina unicamente le conseguenze dell’omessa comunicazione, ossia la comminazione di una sanzione pecuniaria, senza richiamare il modello procedimentale delineato dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per la SCIA.

Appare opportuno osservare che la scelta normativa operata dal legislatore risponde alla finalità di precludere l’interferenza preventiva dell’amministrazione nelle attività edilizie di minore impatto.

Si è inteso, in altri termini, valorizzare la finalità di semplificazione e celerità di determinate attività edilizie sacrificando, peraltro, l’interesse dello stesso privato laddove viene negato un intervento preventivo dell’ente volto a evitare future sanzioni edilizie, in spregio al principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino.

Quanto alla responsabilità della pubblica amministrazione, il TAR conferma il consolidato indirizzo secondo cui l’annullamento dell’atto illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, ma permane l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, con esclusione della responsabilità nei casi in cui ricorra l’errore scusabile dell’amministrazione.

dott. Antonello Accadia


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