IN POCHE PAROLE…
Il denunciante l’abuso edilizio è un controinteressato necessario nel giudizio, quando la sanzione edilizia tutela anche la sua posizione giuridica.
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 207 – Pres. C. Modica de Mohac di Grisi’, Est. M. Sinigoi
Nel giudizio promosso contro un’ordinanza di demolizione adottata su istanza del confinante, quest’ultimo deve essere notificato come controinteressato se la sanzione incide su una posizione giuridica dallo stesso attivata per proteggere il proprio diritto di proprietà e sempre che il vicino è agevolmente individuabile e titolare di un interesse legittimo “oppositivo”.
Il fatto
I proprietari di un fondo con annessa abitazione impugnano l’ordinanza comunale di demolizione di due manufatti in plastica, utilizzati come depositi per biciclette, realizzati in violazione delle distanze minime previste dalle Norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
L’ordine di demolizione era stato emesso a seguito di un controllo edilizio avviato in forza della segnalazione presentata da un comproprietario dell’immobile confinante.
I ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento, anche in via cautelare, deducendo profili di illegittimità sostanziale e vizi di eccesso di potere.
Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al vicino segnalante, indicato come controinteressato, e, nel merito, la reiezione delle censure.
Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a, (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).
La sentenza
Il TAR ha ritenuto di dovere accogliere l’eccezione sollevata dal Comune in merito alla mancata chiamata in giudizio del controinteressato, basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza, richiamato nella stessa pronuncia (Cons. Stato, sez. VI, n. 10341/2022; n. 3324/2022; TAR Sicilia, Catania, n. 3878/2024; TAR Campania, Salerno, nn. 1477 e 1489/2024), secondo cui, quando un vicino presenta un’istanza che dà luogo a un provvedimento repressivo in materia edilizia, lo stesso non può essere considerato un semplice terzo estraneo, ma assume la qualità di controinteressato in senso proprio, titolare di un interesse legittimo qualificato alla conservazione dell’atto, opposto a quello del ricorrente.
Più nel dettaglio, secondo la giurisprudenza, l’interesse della parte, diversa del ricorrente, si configura anche quando è leso l’interesse alla salvaguardia delle distanze legali, che sono poste a tutelare direttamente la salubrità, la sicurezza e la godibilità del bene di proprietà del vicino.
Orbene, nel caso oggetto della controversia, il provvedimento di demolizione impugnato dava atto, in premessa, che i controlli edilizi erano stati avviati in seguito all’“esposto di un cittadino”. Tale elemento, per il Collegio, è già sufficiente a far comprendere che il segnalante rivestiva una posizione non neutra nel procedimento. A ciò si aggiunge che l’individuazione del vicino era stata formalizzata attraverso l’accesso agli atti: i ricorrenti, infatti, avevano ottenuto copia della segnalazione con indicazione nominativa del soggetto che l’aveva sottoscritta, in data anteriore rispetto all’adozione dell’ordinanza demolitoria.
Il TAR ritiene, quindi, che i ricorrenti fossero stati in condizione di comprendere la necessità della notifica dell’atto introduttivo anche al vicino segnalante e che, in conseguenza sussistano i requisiti richiesti dall’art. 41, comma 2, c.p.a. ai fini della configurabilità del controinteressato, in quanto il soggetto era agevolmente individuabile sulla base del provvedimento impugnato o della documentazione correlata (requisito formale); e titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto impugnato (requisito sostanziale).
Pertanto, per la corretta instaurazione del contraddittorio occorreva, non solo che l’atto introduttivo fosse stato notificato all’amministrazione resistente, ma anche al controinteressato, ossia al soggetto che, pur non essendo destinatario formale dell’atto impugnato, potesse trarre un vantaggio giuridico diretto dalla sua conservazione.
In questo caso, il vicino aveva un interesse specifico all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, in quanto essa mirava a ripristinare una situazione conforme alla normativa sulle distanze edilizie, avente incidenza diretta sul godimento della proprietà.
Il Collegio osserva, infine, che la notifica al controinteressato, oltre a essere un adempimento doveroso, assume anche una valenza sostanziale di garanzia, in quanto consente a tutti i portatori di interessi qualificati di partecipare al giudizio e di difendere la loro posizione.
Conclusioni
La decisione annotata segue un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di legittimazione passiva e contraddittorio nel processo amministrativo, secondo cui nei giudizi avverso ordinanze sanzionatorie in materia edilizia, il vicino autore della segnalazione, se portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, deve essere qualificato come controinteressato e, pertanto, soggetto a cui deve essere notificato il ricorso introduttivo.
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario chiamare in giudizio non solo il Comune, anche quando quest’ultimo è l’unico soggetto destinatario dell’atto impugnato, ma anche l’istante la denuncia di abuso se risulti identificabile e titolare di una posizione giuridica collegata.
In quest’ottica, assume rilievo oltre alla documentazione acquisita mediante accesso agli atti da parte del ricorrente, che consente di individuare il denunciante, anche la natura della violazione contestata che relativa parametri edilizi (distanze) destinati a tutelare direttamente anche il vicino.
La sentenza annotata conferma così che la corretta instaurazione del contraddittorio rappresenta non solo un onere formale, ma anche una garanzia sostanziale del giusto processo.
dott. Riccardo Renzi
