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Sulle ordinanze extra ordinem prive dei caratteri di necessità e urgenza2 min read

Il potere d’urgenza va esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta ed impellente minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento

Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 670 del 6 aprile 2016 [1]Presidente ed relatore Pozzi

A margine

Un privato cittadino impugna l’ordinanza sindacale con cui gli viene imposto di mettere in sicurezza e provvedere, entro 10 giorni, al consolidamento di un’area oggetto di un movimento franoso realizzatosi tre anni prima.

Secondo il ricorrente, l’ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Tuel [2], manca dei necessari presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall’ordinamento positivo.

In sostanza non vi sarebbe nessuna conclamata situazione di indifferibilità ed urgenza tale da giustificare l’adozione di un’ordinanza extra ordinem, tra l’altro impositiva di interventi dal contenuto vago e incerto, emanata a distanza di oltre tre anni dall’evento franoso.

… il predetto lasso temporale, infatti, ben avrebbe consentito all’amministrazione di ricorrere agli ordinari interventi manutentivi e di rimodulazione della pendenza della scarpata a ridosso del ciglio stradale.

Osserva, quindi, il Tar che l’utilizzo dell’ordinanza de qua non risponde alla lettera e alla ratio del citato art. 54, “potendo il potere d’urgenza essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere davvero eccezionale ed impreviste, costituenti concreta ed impellente minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete”.

Relativamente al soggetto a cui competa effettuare l’intervento di messa in sicurezza dell’area, nel caso di specie il collegio ravvisa la competenza dell’Ente proprietario della strada in quanto, a mente dell’art. 30, comma 4, Cod. Strada [3], “la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, le quali servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; mentre se le stesse hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada”.

A questo si aggiunga che, sulla base della giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui il fronte laterale della strada sia costituito da una scarpata, cioè da un pendio ripido, i proprietari latistanti sono obbligati al solo mantenimento delle ripe (ovvero delle zone immediatamente sovrastanti il rilievo), in stato tale da impedire franamenti o cedimenti sul sottostante corpo stradale (così, il medesimo Tar Toscana, sez. III, sent. n. 125/2015 [4]).

Da qui l’accoglimento del ricorso del privato, il conseguente annullamento del provvedimento sindacale e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

 

Stefania Fabris