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Sull’organo del comune legittimato a rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti2 min read

Sull’ammissibilità o meno delle istanze provenienti dal vice sindaco

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 236 del 12 settembre 2018 [1]Presidente Rosa, relatore Pettinari

A margine

Dopo aver dato atto dell’ “assenza” del sindaco titolare, il vice sindaco di un comune rivolge un quesito alla Corte dei conti per chiarire le modalità di contabilizzazione dei flussi finanziari generati da un contratto di partenariato pubblico-privato.

La richiesta viene dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal vice Sindaco.

La sezione rammenta, infatti, che l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere l’interpretazione del giudice contabile va individuato nel solo Sindaco, in quanto rappresentante dell’ente territoriale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. [2]

Il vice Sindaco pprocedere in luogo del Sindaco solo nella misura in cui rivesta il predetto ruolo di rappresentante ai sensi degli artt. 50 e 53 del T.U.E.L. [2]

Sulle situazioni di assenza del Sindaco, la pregressa giurisprudenza contabile ha, tra l’altro, rilevato la diversità delle situazioni contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 53 del T.U.E.L. [2]:

  • nel primo caso si è in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso);
  • nel secondo caso, invece, vengono previste e disciplinate ulteriori fattispecie in cui si verifica una sostituzione temporanea (o supplenza) dell’organo per eventi sostanzialmente fisiologici (Cfr Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2015/PAR [3]).

Solo ove risulti comprovato un esercizio di funzioni “vicarie” sarà possibile considerare soggettivamente ammissibile una richiesta sottoscritta dal vice sindaco.

Ne consegue che, per consentire al giudice contabile di poter imputare la richiesta di parere all’ente per il tramite dell’organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 del T.U.E.L. [2], occorrerà che ogni Comune interessato indichi in modo espresso le circostanze che impediscono l’esercizio della funzione da parte del Sindaco (Cfr. Sezione reg. di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 70/2010/PAR [4]; Sezione reg. di controllo per la Campania, deliberazione n. 227/2014/PAR [5]; Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 412/2015/PAR [6]).

In mancanza di una tale dimostrazione, l’istanza di parere sottoscritta dal vice sindaco verrà giudicata inammissibile perché presentata da un soggetto privo di idonea legittimazione.

Stefania Fabris