Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui la notizia dell’illecito disciplinare è giunta all’UPD o, se anteriore, al responsabile della struttura presso cui lavora il dipendente.

Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 20733 del 14 ottobre 2015, Pres. P. Venuti, Est. A. Manna


 

A margine

La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il corretto operato dei giudici d’appello, per un caso di licenziamento disciplinare, ha pronunciato il seguente principio di diritto:

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, asecondo e terzo periodo, d. lgs. 165/2001, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – ai fini del decorso del termine entro cui deve concludersi, a pena di decadenza, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui la notizia stessa è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora“.


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