Con orientamento del 24 gennaio u.s., l’ARAN ha fornito risposta al seguente quesito:

Alla luce dell’orientamento applicativo ARAN RAL 739 e tenuto conto delle previsioni degli artt. 44 e 52 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se, in caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, debba essere applicata la detrazione giornaliera, così come calcolata in base al citato art. 52 del CCNL del 14.9.2000 o se la stessa debba essere rapportata alla percentuale di tempo parziale”.

L’Agenzia ha, in particolare, osservato che:

“a) la disciplina dell’art. 44 del CCNL del 14.9.2000 trova applicazione solo nel caso di proclamazione di sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa; si tratta dei cosiddetti scioperi brevi, ad ore, che generalmente vengono collocati all’inizio o alla fine di ogni giornata lavorativa;

b) uno sciopero che sia stato proclamato per l’intera giornata lavorativa, comporta la esclusione di ogni possibilità di applicazione del citato art. 44 del CCNL del 14.9.2000;

c) tale regola vale evidentemente, anche per il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se evidentemente, si terrà conto a tal fine della minore durata giornaliera della prestazione lavorativa come risultante dallo specifico contratto individuale stipulato e, quindi, della misura ridotta della retribuzione corrisposta;

d) la regola fondamentale in materia di trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è quella della proporzionale riduzione rispetto al tempo pieno sia della retribuzione base, sia eventualmente, della retribuzione accessoria, quando si tratti di elementi retributivi, corrisposti mensilmente e ragguagliati alla durata della prestazione;

e) l’art. 10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera (utile in tutti i casi in cui si debba retribuire o recuperare un periodo lavorativo rapportato a giornate e quindi inferiore al mese) si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile;

f)  pertanto, alla luce di tali indicazioni, nel caso dello sciopero indetto con modalità temporali tali da riguardare l’intera giornata lavorativa, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, la trattenuta non potrà essere effettuata che per l’intera giornata, tenendo conto delle previsioni del sopracitato art. 10, comma 4, del 9.5.2006;

g) ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’art. 10, comma 2 lettera c) del CCNL del 9.5.2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26, come specificato alla precedente lett. e);

il riferimento alla nozione di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006, si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi (art. 44 del CCNL del 14/9/2000, che in realtà fa riferimento all’art. 52, comma 2, lett.c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, che, successivamente, è stato sostituito dal citato all’art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006)”.


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