Le norme in materia di diritto di autore e di proprietà intellettuale non precludono la riproduzione, ma solo lo sfruttamento economico dell’atto riprodotto e, non essendo l’accesso lesivo di tale diritto, l’ostensione va consentita anche nella forma dell’estrazione di copia.

Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, Sezione IV, ordinanza 6 marzo 2017, n. 1013, Presidente Patroni Griffi, Estensore D’Angelo

A margine

Nella vicenda, un concorrente di un concorso pubblico per il reclutamento di allievi ufficiali chiede di estrarre copia dei test svolti nell’ambito delle relative prove attitudinali ma l’amministrazione ammette la sola visione.

Pertanto l’interessato ricorre al Tar Lazio chiedendo, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a, l’annullamento del provvedimento di limitazione del diritto d’accesso.

Il giudice di primo grado, con ordinanza collegiale della Sezione II, n. 1895/2015 accoglie l’istanza, rilevando la non fondatezza della motivazione di diniego che ha escluso: “la possibilità di estrarne copie fotostatiche o trascriverne il contenuto, per motivi connessi alle normative vigenti in materia di copyright e diritto d’autore, nonché alla divulgazione dello specifico materiale testologico, in quanto, essendo riutilizzabile in successive procedure concorsuali del Corpo, la sua diffusione potrebbe compromettere il buon andamento dei futuri accertamenti attitudinali”.

L’Amministrazione appella quindi l’ordinanza davanti al Consiglio di Stato affermando nuovamente che il diniego opposto all’estrazione di copia fotostatica dei test è fondato sulla circostanza, non adeguatamente considerata dal Tar, che sugli stessi grava la tutela in materia di copyright e diritto d’autore. I test inoltre possono essere riutilizzati in successive procedure concorsuali.

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato richiamando quanto affermato dal Tar Lazio secondo cui:

  • il diritto di accesso non può essere limitato dalla coesistenza sul documento del diritto di autore, fermo restando che l’esercizio dello stesso non può mai legittimare successive forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale ottenuta;
  • la copia resa in occasione dell’accesso è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi diversi da quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica.

In questi limiti, pertanto, l’ordinanza impugnata è legittima, posto che appare proporzionale e ragionevole assicurare il diritto all’accesso anche se lo stesso ha ad oggetto documenti tutelati dal copyright.

Infatti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la natura di opera dell’ingegno dei documenti, di cui si chiede l’ostensione, non rappresenta una causa di esclusione dall’accesso, tenuto conto che la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell’autore ovvero del titolare dell’opera intellettuale, mentre la normativa sull’accesso è funzionale a garantire altri interessi ed in questi limiti va consentita la visione e l’estrazione di copia.

In altri termini, le norme in materia di diritto di autore e di proprietà intellettuale non precludono la riproduzione, ma solo lo sfruttamento economico dell’atto riprodotto e, non essendo l’accesso lesivo di tale diritto, l’ostensione va consentita nelle forme richieste dall’interessato (estrazione di copia). Ovviamente con la condizione sopra ricordata che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza di accesso, in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi.

Quanto alla riutilizzazione del materiale interessato dalla richiesta di accesso, il giudice rileva che la stessa Amministrazione ha consentito la presa visione dei test, negando la sola estrazione di copie. Ciò non può in astratto escludere un riflesso sulle successive selezioni delle conoscenze acquisite, laddove l’Amministrazione riutilizzi gli stessi test.


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