Le risposte della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi politici introdotti dal D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza.

I quesiti

diversi enti pubblici hanno chiesto alla CiVIT di rendere un parere sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ”Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” ed, in particolare,  in ordine:

1. all’ambito soggettivo di applicazione;

2. alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione;

3. alle modalità di attuazione del comma 1, lett. f), riguardante le dichiarazioni e attestazioni del coniuge e dei parenti;

4. all’individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti le dichiarazioni patrimoniali previste dall’art. 47, commi 1 e 3 del medesimo decreto.

 La risposta della CiVIT:

 1. sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013:

– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

– le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

– gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente;

– le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse le quotate e loro controllate);

– gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni;

2. gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 (20 aprile 2013);

3. l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale;

4. la sanzione amministrativa è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

Il testo del parere reso dalla CiVIT con delibera n. 65 del 31 luglio 2013

Sull’argomento leggi anche la news del 5 agosto 2013.

 

 

 


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