L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato le Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente, ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La Circolare n. 62/2013 definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente, che può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa.

Il contrassegno elettronico risponde inoltre a specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno coesistere con i documenti informatici. Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che possono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di documento trattato.

Dal punto di vista tecnologico, il contrassegno generato elettronicamente corrisponde a una sequenza di bit codificata e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico, un suo estratto, una sua copia, un suo duplicato o ancora i suoi dati identificativi. In particolare costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza della copia analogica al documento originale, contrastando in tale modo i fenomeni di contraffazione.

Tale tecnologia è inoltre una valida risposta nei casi in cui il cittadino richieda a un’amministrazione un proprio certificato da utilizzare nei rapporti tra privati.

In tema di amministrazione digitale, leggi anche gli approfondimenti pubblicati nell’apposita rubrica presente in questa Rivista.


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