L’Agenzia per l’Italia Digitale approva, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del decreto legislativo 235/2010 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, le nuove Linee guida per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 50 del CAD stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest’ultime.

Il successivo articolo 58, nel porre l’attenzione sulla fruibilità dei dati, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati.

Le Linee guida definiscono la struttura base della convenzione-quadro, con l’indicazione del contenuto minimo, del procedimento e degli adempimenti connessi alla stipulazione delle convenzioni, anche in relazione alle attività di monitoraggio che l’articolo 58 del CAD pone in capo all’Agenzia per l’Italia Digitale.

In tema di amministrazione digitale, leggi l’apposita rubrica.


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