L’Autorità Nazionale Anticorruzione adotta il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento“.

Le Amministrazioni interessate

Sono tenute ad osservare il regolamento tutte le amministrazioni pubbliche e  gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono l’organo che la legge o l’amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i provvedimenti obbligatori, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo.

I provvedimenti obbligatori

Il regolamento sanziona i soggetti che non adottano i seguenti provvedimenti:

– il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

– il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

– il Codice di comportamento di amministrazione di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le fattispecie

L’omessa adozione dei provvedimenti obbligatori, può consistere  non solo nella mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i provvedimenti, ma anche nell’approvazione di un provvedimento:

–  puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

–  il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

– privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

La sanzione amministrativa

Il regolamento prevede, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.


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