Il Consiglio di Stato, ribadendo l’orientamento manifestato dall’Adunanza Plenaria con le decisioni n. 8 del 22 aprile 2013 e n. 16 del 27 giugno 2013, afferma che l’obbligo di seduta pubblica, per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, va ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, non potendo ritenersi applicabile anche alle gare indette prima di tale data.

Con la sentenza n. 4037 del 31 luglio 2013, i giudici amministrativi evidenziano che il citato art. 12 non ha portata ricognitiva del principio sancito con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure.

Del resto, come affermato dall’Adunanza Plenaria, il riconoscimento della natura sanante dell’art. 12 del d.l. 7 maggio 2012 n. 52 «è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l’occultamento degli stessi da parte dell’amministrazione».

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