Il decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivitàproduttive”, in vigore dal 13 settembre scorso, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice dei contratti per le opere di bonifica ed i siti inquinati e nuove regole derogatorie per accellerare, con affidamenti diretti, i lavori per gli interventi di messa in sicurezza nelle scuole, di mitigazione del rischio idrogeologico e di prevenzione di quello sismico.
Il suddetto decreto – legge n. 133 è ora all’esame, in sede referente, della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera (AC 2629).
Gli interventi di «estrema urgenza» – L’articolo 9 permette di qualificare come interventi di «estrema urgenza» quelli certificati indifferibili in un’apposita ricognizione dell’ente. E per accellerare la realizzazione di questi interventi, introduce disposizioni in deroga alle procedure di affidamento degli appalti previste dal Codice dei contratti.
Gli inteventi interessati sono quelli funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all’adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
La relizzazione dei suddeti interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, sempre ch siano stati ricompresi nell’apposita ricognizione effettuta dall’ente interessato come interventi indifferibili, sono considerati di «estrema urgenza» e pososno essere relizzati con le seguenti semplificazioni procedurali, che però abbassano notevolmente le garanzie di trasparenza e di tutela della concorrenza:
– Stand still e cauzione provvisoria: per i lavori d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni previsto per la stipulazione del contratto (cd termine di stand still) e le stazioni appaltanti possono decidere di esonerare i concorrenti dal presentare la cauzione a garanzia dell’offerta (ma non quella a garanzia della regolare esecuzione del contratto).
– Pubblicità: la pubblicazione del bando può avvenire solo sul sito informatico della stessa stazione appaltante;
– Termini: quelli previsti dall’art. 122, comma 6, del Codice dei contratti per le domande di partecipazione e le ricezione delle offerte vengono dimezzati, per cui restano fissati: a) per le procedure aperte, in 13 gg; b) per le procedure ristrette, negoziate con bando e dialogo competitivo, in 7,5 gg per le domande di partecipazione; c) per le procedure ristrette e il dialogo competitivo, in 10 gg per la ricezione delle offerte; d) per le procedure negoziate, con o senza bando, in 5 gg per la ricezione delle offerte.
– Affidamento: i lavori, esclusi quelli per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, possono formare oggetto, fino alla soglia comunitaria, di affidamento con procedura negoziata senza bando; il responsabile del procedimento deve provvedervi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. In buona sostanza, per effetto del richiamo al comma 6 dell’art. 57 del Codice, il RUP deve selezionare gli operatori economici desumendo i nominativi dal mercato e invitare contemporaneamente quelli selezionati (almeno tre) a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
– Subappalto: i lavori relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante non solo sub appalto, ma anche sub contratto, nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima categoria. Non è chiaro se debbano comunque applicarsi le condizoni cui l’art. 118 del Codice dei contratti subordina l’autorizzazione al subappalto, oppure se questa disciplina derogadel tutto a quella disciplinata dal Codice dei contratti e relativo Regolamento di esecuzione.
E’ opportuno evidenziare che le soglie comunitare sono attualmente fissate dalRegolamento (UE) N. 1336/2013 del 13 dicembre 2013, in«5.186 000 EUR»per il lavori e in «207.000 EUR» per le furniture e servizi .
Per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di importo inferiore a 200 mila euro, è consentito l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Le modifiche al Codice per le bonifiche – Per le opere di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs n. 152 del 2006, il decreto legge 1n. 33 introduce le seguenti modifiche al Codice dei contratti:
– controllo sul possesso dei requisiti (art. 48, c.1-bis): non è richiesto, innanzitutto, il controllo sui requisiti in sede di gara e i concorrenti devono comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000;
– avvalimento (art. 49, c. 1-bis): l’avvalimento è escluso per il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D.Lgs n. 152 del 2006;
– procedura negoziata senza bando (art. 57, comma 2, lett. c): la possibilità di affidamento con procedura negoziata senza bando è estesa ai casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ;
– termini (art. 70, c. 11): si introduce la riduzione dei termini per la ricezione delle domande di partecipèazione e delle offerte;
– varianti (art. 132, c. 1, lett.e-bis, e c. 3): le varianti non solo sono introdotte come tipologia ammissibile per questi interventi, ma possono essere imposte, entro il limite del 20% (e non del 10% come neglia altri casi), direttamente dal direttore dei lavori;
– progettazioone (art. 203, c. 3): come per i beni culturali, il contratto di appalto può prevedere l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo e comprendere oltre all’attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento se richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
Altre modifiche al Codice – Sono introdotte, inoltre, diverse altre modifiche agli istitui della finanza di progetto e della concessione per le infrastrutture; in particolare, le modifiche interessano gli artt. 157 (emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto); 159 (subentro); art. 169 (privilegio sui crediti); art. 169 ter (contratto di disponibilità); 174 (concessioni relative a infrastrutture); art. 175 (promotore e finanza di progetto).
Giuseppe Panassidi