Il Consiglio di Stato osserva che nelle controversie riguardanti l’affidamento di contratti pubblici, come già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011, la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato alla gara, poiché solo a tale qualità si riconnette l’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.

Con la sentenza n. 3324 del 17 giugno 2013, i giudici amministrativi ribadiscono che l’interesse c.d. strumentale al conseguimento del bene della vita consistente nell’affidamento dell’appalto ed è condizionato al positivo riscontro della legittimazione al ricorso.

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