La Corte Costituzionale chierisce che compete allo Stato, in via esclusiva, la determinazione del valore massimo dei buoni pasto dei dipendenti pubblici, in quanto  materia di ordinamento civile.

La Regione Sardegna aveva impugnato l’art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, stabilisce a 7,00 euro il valore massimo dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

La Corte con la sentenza n. 225 del 19 luglio 2013 ricorda che tale istituto rappresenta «una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo». Si tratta, quindi, di «una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all’ente di appartenenza».

La norma censurata, che fissa un limite all’importo che le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, possono attribuire ai predetti buoni pasto, disciplina, dunque, una componente del trattamento retributivo previsto dal contratto di lavoro, in regime di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, ed è, pertanto, riconducibile – come la Corte ha già avuto modo di affermare in relazione a una norma regionale (sentenza n. 77 del 2011) – alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La predeterminazione legislativa dell’ammontare massimo erogabile in sede di disciplina di tale istituto contrattuale, infatti, pur connotata dalla finalità pubblicistica di realizzare risparmi di spesa e pur determinando, di fatto, alcune interferenze sull’organizzazione degli enti pubblici e sullo status giuridico del loro personale, incide immediatamente e in modo prevalente sugli aspetti privatistici del contratto di lavoro privatizzato stipulato con le pubbliche amministrazioni.


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