Pubblicata in G.U. la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il provvedimento fornisce importanti indicazioni a stazioni appaltanti, Società Organismi di Attestazione (SOA), ed imprese sulla corretta emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).

Questi gli aspetti più rilevanti:

  1. l’impresa esecutrice di lavori pubblici, interessata alla utilizzazione del CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del DPR n. 207/2010;
  2. la stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità entro trenta giorni dall’istanza;
  3. l’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico, ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL (in caso di mancato riscontro può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta).
  4. se, nell’attività di attestazione, la SOA ravvisa che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio.

Il procedimento riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione; inoltre, dal 9 luglio c.a., data di pubblicazione della deliberazione n. 24 in G.U., decadono gli effetti della precedente determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.


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