A seguito della digitalizzazione dei contratti pubblici, mettiamo in evidenza alcune FAQ pubblicate dall’A.N.AC. in tema di CIG e affidamenti in house:

B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?

Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»

B.11 – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:

– il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”;

– i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”;

– la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione.

D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

– l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;

– la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;

– l’adempimento degli obblighi contributivi. Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

 

 


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