Il Consiglio di Stato ritorna a trattare la questione dell’esiguità dei tempi di valutazione dei profili curriculari dei candidati.

I giudici amministrativi, con la sentenza n. 4016 del 30 luglio 2013, confermano l’orientamento giurisprudenziale che esclude il carattere di per sé invalidante al rilievo oggettivo della brevità dei tempi con cui la commissione d’esame abbia atteso alle valutazioni di sua competenza, quantomeno nei casi in cui la tempistica risultante dai verbali non sia palesemente incompatibile con un esame esaustivo e approfondito dei profili curriculari dei candidati.

In materia di concorsi per esami, ma gli argomenti possono essere utilizzati anche nelle procedure comparative per titoli, il Consiglio di Stato aveva già affermato (Cons. Stato, VI, 24 settembre 2009, n. 5725) come non sia sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame dei candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamento, dei suddetti tempi; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o dei titoli o delle pubblicazioni esaminate.


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