L’Avcp chiarisce che, anche dopo la novella introdotta dal decreto sviluppo bis all’art. 11, comma 13 , del Codice dei contratti, le scritture private possano continuare ad essere stipulate in cartaceo e che solo gli atti notarili e gli atti pubblici amministrativi debbano essere conclusi in modalità, rispettivamente, informatiche ed elettroniche (det.n. 1 del 13 febbraio 2013).
Cm’è noto, l’ ’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis) prevede che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata». Mentre il testo originario dell’art. 11, comma 3, del d.lgs n. 163/2006 stabiliva, prima della novella del 2012, forme di stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la «forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante».
L’Autorità, inoltre, è dell’avviso che l’ambito oggettivo della modifica sia limitato ai soli contratti pubblici disciplinati dal Codice dei contratti e che, per converso, resti in vigore, per gli altri contratti, la disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).