Sulla questione rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 74/2019/QMIG), relativa al pagamento dei diritti di rogito ai segretari comunali al lordo o al netto degli oneri riflessi e fiscali, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che “la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)”.

Delibera Corte conti, Sezioni delle Autonomie, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, assunta nell’adunanza del 7 ottobre 2019 


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