Brevissima…

La suddivisione di una gara in lotti separati è un istituto pro-concorrenziale, previsto dal precedente codice e confermato dal nuovo, per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e promuovere la concorrenza nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, è importante attivare tale suddivisione in modo equo e non discriminatorio, garantendo che tutte le imprese interessate abbiano un’opportunità di competere.

In una gara plurima, suddivisa in lotti, spetta alla stazione appaltante stabilire nella lex specialis, se, una volta introdotto «il vincolo di partecipazione e/o di aggiudicazione, ad un solo lotto, lo stesso trovi o meno applicazione anche per le imprese in rapporto di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., «dequotando per tale via il profilo formale della pluralità soggettiva per far valere, di contro, la sostanziale unitarietà della proposta negoziale»

Secondo l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea è criticabile l’esclusione sistematica delle imprese collegate, stante l’importanza di garantire una partecipazione più ampia possibile, ossia  consentire a tutte le imprese interessate, anche se collegate tra loro, di partecipare alle stesse procedure di appalto, a condizione che il loro rapporto di controllo non influisca sulla concorrenza all’interno di tali procedure.

In sintesi, non vi sono basi legali, né a livello dell’Unione Europea né a livello nazionale, per estendere il vincolo di partecipazione e/o di aggiudicazione a realtà imprenditoriali più ampie, come ad esempio un gruppo di società, senza una specifica disposizione normativa che lo preveda.

Questa impostazione trova continuità anche nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 58 D.Lgs. 36/2023).


Cons. Stato, Sez. V, sentenza 29 febbraio 2024, n. 1956  Pres. Rosanna De Nictolis, Est. Elena Quadri


Normativa di riferimento

D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – nuovo codice di contratti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – precedente codice dei contratti


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