La Funzione Pubblica interviene sull’applicazione dell’art. 30, comma 1, del decreto legislato n. 165/2001, in tema di procedure di mobilità volontaria.

Con il parere n. 10395 del 1 marzo 2013, chiarisce che il trasferimento per mobilità  consiste nella cessione del contratto di lavoro del dipendente, contratto che non fa capo ai singoli dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici e meno ancora al dirigente del servizio o dell’ufficio presso cui il dirigente sarà assegnato. Il contratto fa, invece, capo all’ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è inquadrato.

Pertanto, l’assenso dell’amministrazione cedente costituisce un presupposto imprescindibile per il trasferimento in mobilità del dipendente .


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