La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità di una norma della Regione Sardegna, che prevede il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, perchè viola il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.

I giudici, con la sentenza n. 36 dell’ 8 marzo 2013, affermano che le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a statuto speciale, semprechè, beninteso, non contrastino con specifiche previsioni statutarie (ex multis, sentenza n. 144 e n. 184 del 2011; sentenza n. 45 del 2010).

L’impugnato art. 3, comma 4, della legge rgionale n. 6 del 2012, prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che detengano il bene e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che possono comunque costituire oggetto di un mercato competitivo.

Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.

Il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è, infatti, portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell’immobile.


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