L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato chiarisce la qualificazione giuridica da attribuire al mancato godimento del riposo settimanale da parte del dipendente pubblico.

Pubblichiamo di seguito la massima tratta dalla sentenza n. 7 del 19 aprile 2013:

Qualora il dipendente chieda il risarcimento del danno per l’usura psicofisica derivante dal frequente mancato godimento del riposo settimanale nell’arco di un notevole periodo di tempo e dalla mancanza del riposo compensativo, ancorché abbia percepito le maggiorazioni retributive previste per lo svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo, il giudice può basarsi su regole di esperienza e su presunzioni, per ritenere provato il fatto-conseguenza del pregiudizio lamentato. E’ configurabile un inadempimento contrattuale quando il datore di lavoro non consente al lavoratore di fruire del riposo settimanale, sicché la conseguente pretesa risarcitoria è sottoposta al termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ.

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