La corresponsione di incentivi relativi a procedimenti di gara avviati prima del 2018 appare compatibile con l’attuale quadro ordinamentale purché l’erogazione avvenga nel rispetto dei criteri e con i presupposti di cui all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2017.

Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 17 del 23 gennaio 2019 – Presidente f.f. e relatore Prislei

A margine

Il quesito – Un comune domanda di chiarire l’assoggettabilità o meno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 ai limiti del salario accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 a seguito dell’intervenuto art. 1, c. 526, della legge n. 205 del 2017 e della delibera della Sezione Autonomie n. 6 del 2018.

La deliberazione – I giudici veneti sottolineano l’esaustività della pronuncia n. 6/2018 della Sezione Autonomie, la quale ha definitivamente chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici, dall’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Questo perché, con l’introduzione, all’art. 113 d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 5 bis, il legislatore ha voluto considerare la spesa per lavori, servizi e forniture in modo globale, ovvero comprensiva anche delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici i quali, previsti da una legge speciale, esulano così dalle regole degli emolumenti accessori aventi fonte nei contratti collettivi.

La Sezione Autonomie ha conseguentemente enunciato in modo chiaro il seguente principio di diritto: Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

Detto ciò, l’erogazione degli incentivi resta ovviamente subordinata ai vincoli di contenimento espressamente stabiliti dall’art. 113, con particolare riferimento al rispetto dei tetti (2% dell’importo posto a base di gara e 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettanti al singolo dipendente) ed alla previa emanazione del Regolamento, previsto dal comma 3 dell’art. 113, per definire criteri e modalità per la corresponsione delle somme, quale presupposto indispensabile della liquidazione.

In merito alle norme applicabili ratione temporis, la Sezione ricorda di esserci già pronunciata sulla legittimità della liquidazione di somme accantonate prima della adozione del Regolamento concludendo come l’irretroattività del Regolamento “… non preclude … la ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l’accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell’adozione di tale atto” (delibera 264-2018-PAR).

In sintesi la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche riferiti a procedimenti di gara avviati prima del 2018 appare compatibile con l’attuale quadro ordinamentale purché gli incentivi vengano erogati nel rispetto dei criteri e con i presupposti di cui all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016.

Stefania Fabris

 


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