Nell’ambito dell’esecuzione in via d’urgenza dei contratti pubblici, l’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva fino all’espletamento delle verifiche dei requisiti non significa inesistenza dell’aggiudicazione definitiva ma semplice temporanea sua inefficacia.

Tar Emilia Romagna, sez. II, sentenza 7 marzo 2017, n. 209, Presidente Mozzarelli, Estensore Messina

A margine

Nella vicenda, una gara comunale per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, viene aggiudicata ad un consorzio.

Un altro concorrente impugna davanti al Tar l’aggiudicazione definitiva e, in seguito, la determinazione con la quale il Comune provvede alla consegna anticipata del servizio, in via d’urgenza, al soggetto aggiudicatario.

In particolare il ricorrente afferma che, con la predetta consegna anticipata in via d’urgenza del servizio, la stazione appaltante avrebbe omesso la fase della verifica dei requisiti, al cui esito è condizionata l’efficacia dell’aggiudicazione.

In proposito il collegio ricorda che la consegna anticipata dell’appalto è prevista dall’art. 32, c. 13 del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 che prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».

Il successivo comma 9 dispone poi che il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione mentre il c. 10 prevede alcune eccezioni a tale regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)».

Il Tar non rileva profili di illegittimità, in quanto, a suo avviso, a fronte della natura essenziale del servizio era necessario assicurarne lo svolgimento durante la stagione invernale, essendo certamente rispondente all’interesse pubblico lo svolgimento del servizio medesimo ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni.

Inoltre, nel caso in esame, l’esecuzione anticipata è legittima anche durante il periodo di stand still, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016.

Infine, circa l’illegittimità della consegna anticipata per mancanza di un’aggiudicazione definitiva sostenuta dal ricorrente, il Tar ricorda che l’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva fino all’espletamento delle verifiche dei requisiti, non significa inesistenza di un’aggiudicazione definitiva, bensì semplice temporanea inefficacia di questa.

Infondato è altresì il motivo di ricorso secondo cui la determinazione impugnata non sarebbe stata “adeguatamente motivata”, in quanto, dalla lettura del provvedimento si evince che esso dà conto dei presupposti di fatto e di diritto della consegna anticipata, richiamando la natura essenziale del servizio, l’inserimento di esso nel Piano Comunale di Protezione Civile e la disposizione applicata.

Simonetta Fabris


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