Consiglio di Stato, sez. atti normativi, parere 17 gennaio 2017, n. 84, Presidente Carbone, estensore Realfonzo

Il Consiglio di Stato ha emesso il parere sullo schema di d.P.C.M. che, nell’ambito dell’attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6, Cost., disciplina le modalità procedimentali con cui le Regioni devono realizzare intese dirette ad armonizzare le richieste dagli enti territoriali di avere spazi disponibili per attuare investimenti attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ovvero con il ricorso all’indebitamento.

Le intese devono garantire comunque, in ambito regionale, il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, l. n. 243 del 2012 nell’anno di riferimento.

Il Consiglio ha espresso un parere pienamente favorevole sul testo, rilevando tra l’altro che:

  • sono stati giustamente recepiti sia i suggerimenti emersi nel corso delle consultazioni con gli Enti locali e sia gli emendamenti dell’intesa approvata dalla Conferenza unificata nella seduta del 1 dicembre 2016;
  • i criteri di priorità sono stati opportunamente individuati con riferimento, principalmente, ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (a tutela delle zone montane e rurali), agli enti con progetti esecutivi (i cui interventi sono più rapidamente cantierabili).

Tuttavia, sul piano sostanziale, è stato tra l’altro rilevato che:

  • con riferimento all’istituzione di un osservatorio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il monitoraggio degli esiti delle intese, sarebbe importante inserire indicatori specificamente rilevanti al fine di consentire all’Osservatorio medesimo di verificare, sulla base di elementi concreti, l’incidenza, l’efficienza e l’efficacia delle intese regionali e dei patti di solidarietà rispetto alla finalità di assicurare il pieno utilizzo di tutte le potenzialità di investimento degli Enti locali;
  • in caso di intervento sostitutivo dello Stato, sarebbe opportuno specificare meglio che, ferme restando le priorità di cui sopra, in caso di ricorso al criterio dell’attribuzione degli spazi finanziari in misura proporzionale si dovrebbe comunque salvaguardare sia l’unitarietà degli interventi richiesti sia l’utilità finale degli investimenti;
  • sarebbe opportuno, anche solo a fini di deterrenza, chiarire (se del caso, anche in un nuovo articolo ad hoc) che, nel caso di non pieno utilizzo degli spazi finanziari e di mancata trasmissione delle informazioni richieste, si applicano anche alle procedure in esame i commi 507 e 508 dell’art. 1, l. n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), i quali prevedono “sanzioni” nei confronti degli enti territoriali che non adempiono i propri oneri. Tale previsione appare particolarmente importante anche per il funzionamento dell’Osservatorio.

In definitiva, il testo proposto è stato ritenuto coerente con le finalità, dirette e indirette, che hanno portato ad attribuire alle Regioni specifiche funzioni di indirizzo e di programmazione degli investimenti nell’ambito del territorio di competenza, soprattutto per l’incremento degli investimenti sul territorio.


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