I chiarimenti sulla contabilizzazione delle riserve formatesi a seguito di riduzione di capitale di società partecipate o controllate

Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2018 –  Presidente Rosa, relatore De Rentiis

A margine

La richiesta di parere verte sulla corretta allocazione nel bilancio degli Enti Locali delle entrate derivanti da distribuzione di riserve di capitale da società partecipate e/o controllate e sulla loro computabilità o meno nel saldo di finanza pubblica.

Il comune domanda se le riserve di capitale formatesi a seguito di riduzione di capitale sociale debbano essere contabilizzate al titolo V, tipologia 5.04.00.00.000, categoria 5.04.03.00.000, piano dei conti 5.04.03.01.000 “Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate”, da destinarsi al finanziamento di spesa in parte capitale.

Per la risoluzione della questione, la Sezione rammenta che, in linea generale, la riduzione del capitale nominale, in assenza di perdite (o, comunque, in misura superiore a quella della perdita) determina lo svincolo di una parte del patrimonio netto dalla disciplina del capitale.

Detto in altri termini, la parte del patrimonio netto corrisponde tout court alla riduzione del capitale nominale quando questa operazione avviene in assenza di perdite, oppure sarà pari alla differenza tra la riduzione e la perdita in caso di riduzione del capitale nominale in misura superiore a quella della perdita.

La riduzione del capitale nominale potrà, a sua volta:

– essere distribuita tra i soci a titolo di “restituzione” dei conferimenti, con una diminuzione dell’entità complessiva del patrimonio netto, oppure

– andare a costituire una riserva statutaria del patrimonio netto: in questo caso anche se il capitale sociale diminuisce, la consistenza complessiva del patrimonio netto resterà invariata.

Nel caso di specie, essendo in presenza di una “riduzione” di capitale con contestuale ripartizione tra i soci, la somma “distribuita” rappresenta una “restituzione” di conferimento, da registrare tra le entrate del titolo V e, in quanto tale, da destinare al finanziamento di spesa in parte capitale.

L’ente domanda quindi se le entrate derivanti dalla predetta distribuzione siano da considerasi utili ai fini del conteggio del saldo di finanza pubblica – pareggio di bilancio 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 1, co. 469 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) e della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

La sezione mette in evidenza che, con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge n. 208/2015), il legislatore ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali, basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema, in termini di competenza finanziaria potenziata.

Questa previsione è stata confermata anche dalla successiva legge n. 232/2016, la quale prevede, all’articolo 1, co. 466, che, a decorrere dall’anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Sul punto è intervenuta anche la Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 17 del 2017, la quale ha chiarito che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili:

ai titoli 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”; 2 “Trasferimenti correnti”; 3 “Entrate extratributarie”; 4 “Entrate in c/capitale” e 5 “Entrate da riduzioni di attività finanziarie” per le entrate finali

ai titoli 1 “Spese correnti”, 2 “Spese in c/capitale” e 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” per le spese finali

Ne deriva che, dovendo questa posta essere registrata al titolo V “Entrate da riduzioni di attività finanziarie”, la stessa va considerata ai fini del conteggio del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

Stefania Fabris


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