La Sezione Autonomie torna ad occuparsi del riconoscimento dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A e B, negli enti privi di dirigenza.

Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 18 del 24 luglio 2018 – Presidente Buscema, relatori Ferone e Glinianski

Il quesito

La questione è stata nuovamente sollevata dalla Sezione regionale per il Veneto la quale, con deliberazione 192/2018/QMIG, ha rappresentato la necessità di ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90/2014.

Il caso trae origine dalla richiesta di parere di un comune di circa 28.000 abitanti, privo di dirigenti, il cui Segretario ha stipulato numerosi contratti in forma pubblica richiedendo il pagamento dei diritti .

Tenuto conto dell’orientamento favorevole alla pretesa, espresso in più occasioni dal giudice del lavoro, il Comune ha accantonato le somme richiedendo alla Sezione Veneta se possa ritenersi legittima la liquidazione.

La Sezione per le Autonomie ricorda che, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale o generale del Comune, roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali questo è parte.

Per tale attività, l’art. 41 della l. n. 312/1980 attribuiva al Segreatrio una quota, fino al massimo di un terzo dello stipendio in godimento, dei diritti di rogito riscossi.

Col d.l. n. 90/2014 questa disposizione è stata abrogata prevedendo, all’art. 10, comma 2, che il provento annuale dei diritti fosse attribuito integralmente al Comune o alla Provincia senza destinare alcuna quota al Segretario.

Con la conversione in legge, la norma è stata riscritta nell’attuale versione che così recita: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Tale formulazione letterale ha tuttavia generato non poche incertezze applicative in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato pronunce contrastanti da parte di alcune Sezioni regionali di controllo.

In primo momento, dunque, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione per le Autonomie ha risolto la questione enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C” ponendovi a fondamento la ratio della disposizione, individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.

Di contro, la tematica è stata affrontata anche in sede civile, dal giudice del lavoro, il quale ha di fatto riconosciuto la spettanza dei diritti in argomento ai Segretari:

  • privi di qualifica dirigenziale (ovvero in fascia C) e
  • appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.

Del resto, questa applicazione “letterale” del dl n. 90/2014 risulta perfettamente aderente al disposto dell’art. 37 CCNL dei Segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di rogito.

A margine

Sottolineato che con la precedente deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG sono stati individuati, quali aspetti meritevoli di tutela, la garanzia di maggiori entrate alle amministrazioni locali e la salvaguardia, per fini perequativi, degli specifici interessi patrimoniali dei soli dei Segretari comunali di fascia C, la Sezione Autonomie fa presente l’avvenuto ampliamento, ad opera del giudice del lavoro, dell’area di legittimazione alla percezione dei diritti di rogito, per averne individuato il presupposto nell’assenza di figure dirigenziali nell’ente.

La ratio della disposizione non tuttavia è da individuarsi nella carenza nell’ente di personale con qualifica dirigenziale, che da sola non consente di costruire concettualmente la logica dell’attribuzione, ma nel fatto che tale carenza influisce sulla consistenza del trattamento economico del Segretari, tenuto conto della disciplina delle sue specifiche componenti che risentono, nella loro quantificazione, della correlazione alle dimensioni dell’ente dove viene prestato servizio.

Nel risolvere nuovamente la questione di massima sottopostale, la Sezione delle Autonomie prende quindi atto, per fini di coerenza sistematica, dell’orientamento del G.O. e, facendolo assurgere a parametro di riferimento oggettivo, ridefinisce la platea dei Segretari legittimati a vedersi corrispondere i diritti di rogito enunciando il seguente principio di diritto:

In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Stefania Fabris


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