Gli incentivi per funzioni tecniche rientrano nel perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale

Corte dei conti, sezione per le autonomie, deliberazione n. 24 del 26 settembre 2017 – presidente De Girolamo, relatore Brandolini

A margine

Con deliberazione n. 24, depositata il 10 di ottobre scorso, la sezione per le Autonomie ritorna sul rapporto tra gli oneri derivanti dall’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e il computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento e dei limiti al trattamento accessorio imposti dalla vigente normativa.

La pronuncia fa seguito alla richiesta, avanzata dalla Sezione ligure, di chiarire “se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015”.

Sulla questione, la Sezione delle autonomie si era già espressa con deliberazione n. 7 del 30 marzo 2017, enunciando il principio di diritto secondo cui «Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)», così giungendo a conclusioni diverse rispetto a quanto osservato con riferimento agli incentivi previsti dal previgente codice degli appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (1).

La Sezione ligure, tuttavia, non si conforma a tale enunciato non condividendone l’iter motivazionale, sostenendo che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice degli appalti siano da escludere dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa complessivo per il personale (art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006), nonché dei limiti stabiliti per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015).

Essendosi già pronunciata su un’identica questione, la sezione delle Autonomie dichiara la questione inammissibile e conferma l’orientamento già espresso con deliberazione n. 7/2017.

In senso conforme la sezione del Piemonte con il parere di cui alla deliberazione n. 113/2017/SRCPIE/PAR.

Conclusioni – Occorre  che gli enti locali prendano atto che, nel nuovo scenario normativo, gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell’alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Per questi nuovi incentivi non ricorrono, secondo la Corte, i presupposti che legittimano la loro esclusione dal computo della voce di spesa relativa al trattamento accessorio, quali delineati dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 51/CONTR/2011 (in relazione ai trattamenti accessori del personale) e dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 16/SEZAUT/2009 (in relazione al limite previsto per la spesa di personale ex art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006).

Stefania Fabris

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(1) Col d.lgs n. 50/2016, sono stati infatti aboliti gli incentivi alla progettazione previsti dal d.lgs n. 163/2006 ed introdotte, all’art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche” effettuate dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.


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