La legge di conversione del decreto – legge n. 90 del 2014, nel testo licenziato dalla I Commissione permanente Affari costituzionali il 26 luglio 2014  (A.C. 2846 – A), contiene un nutrito pacchetto di novità in materia di calcolo dei vincoli di spesa per il personale e di facoltà assunzionali delle regioni ed enti locali.

A guadagnarci di più, però, saranno soprattutto gli enti con la spesa corrente più elevata e che in passato hanno esternalizzato un maggior numero di funzioni, anche se un piccolo contentino, in vero,  arriverà anche per gli enti “virtuosi”, individuati in quelli con una spesa del personale inferiore al 25% della spesa corrente. Questi enti, infatti, potranno assumere nel 2014 nuovi dipendenti per una spesa pari all’80% ( anziché al 60%) dei risparmi conseguiti con le cessazioni dell’anno precedente.

Vincoli di spesa. Le maglie diventano più larghe. Resta in vigore, in buona sostanza,  il solo obbligo di ridurre l’incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente, mediante la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche e il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, per la cui violazione viene mantenuta la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale e  di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi del divieto (1, commi 557, 557-bis e 557-ter, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 76, comma 4, del d.l. 112/2008). Viene, però, modificata la base di calcolo di questo parametro,  non più ancorata alla spesa dell’anno precedente ma al valore medio del triennio 2011 – 2013.

E’ abrogato, invece, il divieto di assunzione per gli enti con un’incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti (calcolato tenendo conto della spesa del personale di tutto il “Gruppo locale”), contenuto nel comma 7, dell’art. 76 del d.l. 112/2008.

Facoltà assunzionali. Gli enti potranno procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei seguenti limiti di spesa calcolati sugli importi dei risparmi conseguiti per cessazione verificatesi l’anno precedente:

– 2014 – 2015 = 60% (enti con spesa del persona inferiore al 25% della spesa corrente,  nel 2014 80% e nel 2015, 100%);

– 2016 e 2017 = 80%;

– 2018 = 100%.

Altra novità riguarda la possibilità di cumulare la  spesa nell’arco del triennio, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e di quella finanziaria.  Detto altrimenti, la spesa non utilizzata per assunzioni in quell’anno non si perde,  ma si cumula nel triennio.

Modalità assunzionali. Sono estese alle regioni e agli enti locali le modalità introdotte nel 2013 per  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, secondo le quali , prima di procedere a nuove procedure concorsuali, occorre verificare di avere assunto i vincitori dei precedenti concorsi e che le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2007 siano esaurite (art. 4, comma 3 del d.l. n. 101 del 2013).

Province. Resta fermo per le province il divieto di assumere personale a tempo indeterminato fino al completamento della riforma Delrio, introdotto dall’art. 16, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012. Le province potranno,  però, prorogare  ulteriormente  i contratti a termine in scadenza al 31 dicembre 2014, fino all’emanazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti (massimo, quindi,  fino al 8 aprile 2015), previsti dall’art. 1, comma 97 della legge n. 56 del 2014.

Categorie protette.  Nessun limite per le  assunzioni delle categorie protette che servono a coprire le quote d’obbligo.

Con riferimento al divieto provvisorio ma assoluto per le province di procedere ad assunzione a tempo indeterminato, il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza, n. 3949 del 28 luglio 2014, ha ritenuto ” applicabile anche alle assunzioni di centralinisti previste dalla l. n. 113/1985 in favore di soggetti privi di vista l’indirizzo della Corte dei conti, espresso nella delibera della Sezione Autonomie loc ali n. 25 del 14 ottobre 2013, invocata dalla Provincia … appellante”, in quanto tale divieto, diretto alla cristalizzazione dell’assetto burocratico fino alla riforma di questi enti, prevale, per la sua natura speciale, sulla norma precedente che sanciva l’obbligo di assunzione ( sul punto, cfr in questa Rivista il commento di Simonetta Fabris).

La questione, che sembrava, quindi risolta, è riaperta proprio dalla norma in esame del d.l. 90. La disposizione, infatti, escludendo espressamente  dai limiti assunzionali  le categorie protette, riapre il dubbio sull’estensibilità o meno di questa deroga al divieto previsto per le province.

Revisori.  Nuovi compiti sono assegnati ai revisori: dovranno certificare nella relazione di accompagnamento del bilancio annuale di previsione dell’ente locale anche il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dal decreto in materia di personale .


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