Com’è noto, l’organismo indipendente di valutazione (OIV o nucleo) ha come principale funzione quella di supportare le pubbliche amministrazioni sul piano metodologico nelle attività di costruzione, applicazione e verifica  dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale, e di formulare proposte per la valutazione dei dirigenti di vertice, e, più in generale, sul sistema di misurazione e valutazione della performance nel suo complesso e sul suo effettivo funzionamento.

E’ pure noto che il legislatore ha aggiunto a tali compiti in materia di performance altri in materia di “anticorruzione e trasparenza”, che l’organismo di valutazione è tenuto a svolgere secondo le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC (cfr, fra l’altro, L. n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, come modificati, fra l’altro, dal d.lgs. n. 97 del 2016). Il decreto correttivo n. 97 del 2016, soprattutto, nel modificare la legge n. 190  e il decreto n. 33  ha valorizzato il ruolo dell’OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza e, più in generale, di quelli inerenti la prevenzione della corruzione, assegnandogli anche il compito di supportare le attività dell’ANAC nell’acquisizione di ulteriori informazioni presso l’amministrazione o l’ente controllato (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 33/2016).

Verifica sulla trasparenza – Ciascun OIV, o  altro organismo con funzioni analoghe, nel  prossimo mese di aprile, dovrà controllare l’avvenuta pubblicazione da parte dell’organizzazione in cui opera delle categorie di dati, informazioni e documenti individuati dall’ANAC,  valutarne la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato assegnando un “voto”, e rilasciare apposita attestazione. La verifica sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), del decreto  n. 150/2009) interessa le amministrazioni e gli enti destinatari del d.lgs. n. 33 del 2013, e, quindi, amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società e enti di diritto privato in controllo pubblico,  società partecipate (d.lgs 33/2013, art. 2-bis).Per il 2018, l’ANAC ha fornito, con la deliberazione n. 141 del 21 febbraio 2018 (vedi news in questa Rivista  del 7 marzo 2013), precise indicazioni su “cosa e come fare” ai soggetti destinatari degli adempimenti di trasparenza e ai rispettivi OIV. In particolare, l’Autorità ha individuato le specifiche categorie di dati su cui effettuare il controllo e i relativi criteri, ha approvato la modulistica (griglie di rilevazione e schemi per le verifiche e l’attestazione) ed ha definito il timing degli adempimenti. Non solo. Con la stessa deliberazione, l’Autorità ha fornito le prime indicazioni sull’attività di vigilanza che la stessa Autorità intende effettuare nel corso del 2018 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.

Come procedere – L’OIV deve effettuare  entro il 30 aprile 2018, data ultima per la pubblicazione dell’attestazione finale, tre attività propedeutiche al rilascio dell’attestazione.

  1. verificare l’avvenuta pubblicazione di ciascun dato/info/doc previsto nella griglia allegata alla suddetta deliberazione ANAC;
  2. controllare la  completezza, l’aggiornamento e il  formato di tipo aperto di ciascun dato/info/doc (sul significato di completezza; aggiornamento e formato aperto, si rinvia al Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (vedi. Allegato 2 alla deliberazione dell’Autorità n.50 del 4 luglio 2013);
  3. assegnare il relativo punteggio con l’indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, in relazione al grado di adempimento da parte dell’amministrazione o ente soggetto a controllo.

Tali verifiche, da effettuare con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, ove occorra, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, devono essere effettuate con riferimento a quanto pubblicato dall’amministrazione o dall’ente soggetto al controllo al 31 marzo 2018. Ciò vuol dire, com’è ovvio, che l’OIV non potrà prendere in considerazione dati/info/doc  che  dal sistema informatico risultino pubblicati oltre tale data.

A conclusione della suddetta istruttoria, l’organismo dovrà attestare, utilizzando l’apposito modello allegato alla  deliberazione n. 141/2018, di avere  effettuato la verifica dei doc/info/dati previsti dalla griglia ANAC e  se l’amministrazione o ente controllato ha individuato  o meno: a) le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione; b)  i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, indicandoli nella sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). L’attestazione dell’OIV dovrà essere pubblicata, entro il 30 aprile 2018, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello – “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sottosezione di 2° livello “OIV o altri organismi con funzioni analoghe”.

Sotto l’aspetto operativo, l’OIV non potrà limitarsi a verificare nella sezione amministrazione (o società) trasparente, i contenuti delle categorie di dati scelte dall’ANAC per il 2018, ma dovrà effettuare dei controlli sostanziali. A tal fine,  l’OIV potrà chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari e, ad esempio, un’apposita relazione o dichiarazione da parte di ciascun responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti  sullo stato di completezza ed aggiornamento di quanto pubblicato. In aggiunta o in alternativa, potrà procedere all’estrazione di un campione casuale di una o più “sottosezioni” presenti nella griglia di rilevazione ANAC e controllare se i dati/info/doc pubblicati sono tutti quelli prodotti dall’ufficio competente (completezza) e il loro livello di aggiornamento.

Il rilascio dell’attestazione è un compito che l’OIV dovrà svolgere in modo accurato adottando le opportune cautele per evitare, fra l’altro, di contravvenire alla cosiddetta «pubblica fede documentale» (Libro II, titolo Vii capo III del codice penale).


Se interessato  ad un approfondimento sulla procedura di nomina, ruolo e compiti degli OIV, segnaliamo Giuseppe Panassidi (a cura di), L. Donà, S. Fabris, M. Rossi, “Performance: gestione – misurazione e valutazione“, Cel Editore, 2018


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