Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

La manovra (AC 2679 bis-B) è ora all’esame della Commissione bilancio della Camera dei deputati per il via libera definitivo (Testo in Pdf).

Diverse le novità per gli enti locali (cfr. il programma del seminario sulla legge di stabilità organizzato dalla nostra Rivista il prossimo 28 gennaio a Vicenza).

Fra le molte, segnaliamo la norma sul  personale delle città metropolitane e delle province, che prevede per la sistemazione del personale dopo la riforma:

a) la riduzione delle rispettive dotazioni organiche in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, ferma restando la possibilità, per questi enti, di deliberare una riduzione superiore;

b) la conseguente individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, del personale che rimane assegnato alle province e alle città metropolitane e di quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

c) la determinazione, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo tra Stato e regioni del 11 settembre 2014, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali, di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, nonché la definizione delle procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri verranno fissati attraverso apposito decreto, da addottarsi ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.Lgs n. 165/2001;

d) la ricollocazione, in via prioritaria, del personale delle province, presso regioni ed enti locali ferma restando, comunque, l’immissione nei ruoli di queste amministrazioni dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti;

e) fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dei singoli enti, la non computabilità delle spese per il personale ricollocato al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al dell’art. 1, co. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, unitamente alla previsione della nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle suddette previsioni;

f) la ricollocazione dei dipendenti provinciali, solo in via subordinata, e previa apposita ricognizione dei posti disponibili, presso le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, co. 4, del D.Lgs n. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, dando priorità alla mobilità presso gli uffici giudiziari, con la precisazione del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle more del completamento delle procedure e della nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle suddette prescrizioni;

g) in attesa della conclusione del processo di mobilità, la permanenza in servizio del personale presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore;

h) in caso di mancata completa ricollocazione, entro il 31 dicembre 2016, del personale interessato, la definizione, presso ogni ente di area vasta e le città metropolitane, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva;

i) solo nell’eventualità di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione delle procedure di mobilità tra enti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 165 sul collocamento in disponibilità del personale che non sia stato possibile ricollocare.

Qui disponibile anche il comunicato sul punto della situazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.


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