La richiesta di ostensione di documenti volta alla verifica dell’applicazione del criterio di rotazione nelle nomine di dipendenti in Commissioni di vigilanza, non lascia spazio ad una posizione antagonista di riservatezza in capo ai componenti delle medesime Commissioni.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 novembre 2017, n. 5483, Presidente Anastasi, Estensore Carluccio

A margine

Il fatto – Nella vicenda, un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella qualità di partecipante alle Commissioni di vigilanza sui giochi, chiede all’amministrazione di accedere ad alcuni documenti relativi alle convocazioni e composizioni delle commissioni dell’ente per verificare il rispetto del criterio di rotazione nelle nomine dei dipendenti che avevano dato la disponibilità, previsto dalle Linee Guida interne.

L’amministrazione nega l’accesso.

In primo grado, il Tar per il Lazio, con sentenza, Sez. II n. 13852/2015, accoglie parzialmente il ricorso dell’istante, riconoscendo il suo interesse all’accesso, in quanto membro della Commissione, disponendo “l’esibizione degli atti concernenti le modalità di elaborazione del calendario delle Commissioni”, ritenendo il ricorso inammissibile rispetto a tutte le altre richieste per omessa notifica ad almeno un controinteressato ricompreso negli elenchi nominativi.

Pertanto l’istante impugna la sentenza davanti al Consiglio di Stato il quale accoglie l’appello sulla base della constatazione che il ricorrente non conosceva i nominativi dei componenti delle commissioni ed anzi agiva proprio per conoscerli.

La sentenza – Secondo il giudice non sussistono elementi dai quali possa dedursi in capo ai componenti designati un diritto alla riservatezza.

Al contrario, sussiste il diritto dell’istante all’ostensione di tutti gli atti richiesti sulla base dell’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa dallo stesso rappresentata.

Né ha pregio la tesi dell’amministrazione del carattere generico delle richieste, come tali rivolte ad un controllo generalizzato, che avrebbe la conseguenza di aggravare l’esercizio dell’azione amministrativa a fronte della mancanza di uno specifico interesse tutelato.

Si tratta, infatti, dell’ostensione: a) di atti specifici, quali i calendari richiesti sul presupposto della loro mancata comunicazione all’istante per non essere stato lo stesso ricompreso nelle commissioni del periodo di riferimento; b) di atti previsti nelle “Linee guida interne” secondo cui l’amministrazione “al fine di garantire un opportuno livello di controllo”, tiene ed aggiorna la mappa delle Commissioni e delle presenze dei relativi componenti.

Pertanto il ricorso è accolto.

 

 


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