La volontà di estrarre copia semplice di atti, seppur col fine di produrli in un successivo giudizio, esclude il rilascio in copia conforme con applicazione dell’imposta di bollo.

Tar Campania, Salerno, sentenza 1 giugno 2017, n. 1010, Pres. Riccio, Est. Fedullo

A margine

Nella vicenda, un avvocato chiede ad un’amministrazione la copia di alcuni atti da produrre nel corso di un giudizio reclamando la gratuità del rilascio e l’informalità delle copie.

L’ente accoglie l’istanza di accesso ritenendo, tuttavia, che essendo stati richiesti ai fini della produzione in giudizio, gli atti non potrebbero che essere rilasciati in copia conforme, con il connesso obbligo di pagamento dell’imposta di bollo.

Pertanto l’istante ricorre al Tar che ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In particolare, il collegio osserva che, sebbene l’istanza di accesso fosse dichiaratamente finalizzata alla produzione in giudizio degli atti richiesti, l’Amministrazione non poteva non tener conto, nella fase esecutiva dell’accesso, della volontà della parte di estrarne copia solo informale, con la connessa sottrazione della stessa al pagamento dell’imposta di bollo, né comunque imporre una modalità di esercizio del diritto di accesso, con i relativi più onerosi costi, semplicemente desumendola dalla finalità dichiarata dell’accesso, anche in considerazione del fatto che l’utilizzo in giudizio è solo eventuale, essendo l’accesso funzionale anche a valutare l’opportunità dell’azione giudiziale.

La domanda del ricorrente è quindi accolta dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti, anche mediante estrazione di copia semplice, previo pagamento da parte dell’istante dei soli costi di riproduzione e degli eventuali diritti di segreteria.

 


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