L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all’istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione, dallo stesso previsto, deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa in detta Conferenza.

Corte Costituzionale, sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, Presidente Grossi, redattore Barbera

A margine

Il fatto – Le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, con quattro distinti ricorsi, promuovono questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’intero testo, nonché alcune norme del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per violazione degli artt. 3, 5, 18, 76 e 77, primo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

La sentenza – Riuniti i ricorsi, la Corte costituzionale ricorda che le ricorrenti, con argomentazioni in larga misura coincidenti, sostengono che la norma citata inciderebbe su un ambito materiale in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali. La previsione dell’adozione del richiamato decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché previa intesa, si porrebbe in contrasto con i principi enunciati nella sentenza n. 251 del 2016 e violerebbe il principio di leale collaborazione.

La Corte ritiene la questione fondata. Infatti pur se l’intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell’attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale, tale ragione giustificatrice dell’intervento statale non esclude tuttavia che, incidendo l’attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenza n. 251 del 2016).

Le altre 19 questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti (fra cui quelle relative all’intero testo di legge) sono invece inammissibili o non fondate.

Conclusioni – Il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione è stato correttamente individuato dalla norma nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il modulo della stessa, tenuto conto delle competenze coinvolte, non può invece essere costituito dal parere, come stabilito dalla norma, ma va identificato nell’intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento. Della necessità dell’intesa lo stesso legislatore statale si è, peraltro, dimostrato consapevole allorché, con l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 219 del 2016, ha sostituito l’art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993, ed ha avuto cura di prevedere appunto l’intesa per l’istituzione delle camere di commercio risultanti da accorpamento di quelle preesistenti e per le modifiche delle circoscrizioni territoriali.

Pertanto, l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016 è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa in detta Conferenza.


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