Pubblichiamo il correttivo al Testo unico sulle società partecipate approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 febbraio 2017.

Come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, sul provvedimento dovrà ora essere acquisita l’intesa di cui al d.lgs. n. 281/1997 con le Regioni e, pertanto, il testo potrà subire ulteriori modificazioni.

Tra le novità previste nell’attuale testo:

  • le disposizioni del decreto si applicano anche alle alle società partecipate dalle società quotate (per cui sia espressamente prevista l’applicazione del T.U. n. 175/2016) salvo che siano controllate o partecipate da P.A. (art. 1, c. 5);
  • nella definizione di “Società” rientrano anche gli organismi aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile (art. 2, c. 1, lett. l);
  • dalla definizione di “società quotate” fuoriescono le società partecipate da società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e/o dalle società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 2, c. 1, lett. p);
  • tra le finalità che consentono la costituzione di una società e l’acquisto o il mantenimento di partecipazioni si allarga il limite ammettendo società strumentali per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni degli enti pubblici partecipanti (art. 4, c. 2, lett. d);
  • si ammettono le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7);
  • è fatta salva, per le università, la possibilità di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, c. 8);
  • il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, può deliberare l’esclusione totale o parziale dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 (sulle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) di singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile a finalità di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali (art. 4, c. 9);
  • nell’atto di motivazione per la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione viene meno l’obbligo di indicare la possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (art. 5, c. 2);
  • la consultazione pubblica sullo schema di atto deliberativo a motivazione della costituzione di una società o dell’acquisto di una partecipazione da parte dell’ente locale potrà essere effettuata secondo modalità disciplinate dagli stessi enti locali (art. 5, c. 2);
  • gli atti dello Stato di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta dovranno essere inviati alle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (non più dell’ufficio di controllo di legittimità sugli atti) (art. 5, c. 2);
  • il decreto con cui il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, dovrà essere adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 281/1997 (art. 11, c. 1);
  • l’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all’art. 15  (art. 11, c. 3);
  • il decreto con cui il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definirà gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per l’individuazione di (fino a) cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, è adottato, per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, c. 6, della legge n. 131/2003 (art. 11, c. 6);
  • la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto sarà individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 15, c.1);
  • la “società mista” è disancorata dalla finalità di cui all’art. 4, c. 2, lett. c) (art. 17, c. 1);
  • per il contenimento delle spese di personale delle società, le amministrazioni pubbliche socie devono comunque tenere conto del settore in cui ciascun soggetto opera (art. 19, c. 5);
  • le disposizioni sulla mobilità del personale di cui all’art. 1, commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto sull’elenco del personale eccedente delle società, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (non più alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016) (art. 19, c.9);
  • al fine della “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, entro il 30 giugno 2017 (non più entro marzo 2017), ciascuna amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (art. 24, c. 1);
  • entro il 30 giugno 2017 (e non più entro marzo 2017), le società a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze (art.25, c. 1);
  • il decreto sulle modalità di trasmissione alla Regione interessata dell’elenco del personale delle società eccedente è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8, c. 6 della legge n. 131/2003 (art. 25, c.1);
  • il divieto per le società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo all’elenco del personale eccedentario si applica a partire della pubblicazione del decreto sulle modalità di trasmissione alla Regione interessata dello stesso elenco (art. 25, c. 4);
  • le società a controllo pubblico, già costituite all’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, adeguano i propri statuti alle disposizioni dello stesso decreto entro il 31 luglio 2017 (non più entro il 31 dicembre 2016) (art. 26, c. 1);
  • le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni di cui all’art. 11, c. 8, entro il 31 luglio 2017 (non più entro marzo 2017) (art. 26, c. 10);
  • sono escluse dall’applicazione del decreto n. 175/2016 le società destinatarie dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, c. 13);
  • per le società costituite come spin off o start up universitari o società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche, le disposizioni dell’art. 20 (sulla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”) trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26, c. 14).

Il correttivo al Testo unico partecipate


Stampa articolo