La vigilanza e il controllo sulle autoscuole e sui centri di revisione non legittima l’Ente locale a imporre un prelievo a carico dei soggetti terzi interessati, perché non si tratta, nel caso di specie, di un corrispettivo inerente a un servizio pubblico, bensì di un vero e proprio tributo, la cui istituzione è coperta da riserva di legge.

TAR Campania, Napoli, sez. III  sentenza del 27 settembre 2013, n. 4464, Pres. S. Romano, Est. A.Graziano

Il caso

Con deliberazione di una Giunta provinciale viene imposto alle autoscuole di corrispondere il rimborso delle spese per le attività del settore trasporti e l’istituzione di un servizio di vigilanza, al fine di sopperire alla mancata devoluzione alla Provincia interessata, da parte dello Stato, dei fondi correlati al trasferimento delle funzioni statuali nella materia de qua.

Le autoscuole contestano l’obbligo con ricorso al TAR

La decisione

Il Tribunale, con la sentenza che si annota, respinge il tentativo dell’Ente locale di finanziare l’attività istituzionale in questione – pur volta a perseguire indubbie finalità di pubblico interesse. Il TAR, in particolare, ritiene illegittima la deliberazione con cui la Giunta provinciale pone a carico delle autoscuole un rimborso spese per l’attività di vigilanza e controllo svolta dalla Provincia, a titolo di contributo per fare fronte agli oneri dell’attività medesima.

Commento

L’approccio che il TAR segue per affrontare la fattispecie prende le mosse dalla definizione di servizio pubblico, che viene descritta quale attività svolta a beneficio dei terzi, e per la quale – come si legge testualmente nella decisione in commento – “il corrispettivo del servizio può essere assolto o direttamente dall’utente ovvero in parte dal medesimo ed in parte dal soggetto, generalmente privato, gestore del servizio su affidamento concorsuale da parte dell’ente pubblico; il gestore poi ne sopporta il costo mediante i proventi derivanti dalla gestione del servizio”.

Sotto questo profilo, osserva il collegio, “l’attività di vigilanza e controllo sulle autoscuole e sui centri di revisione nulla ha a che vedere con un pubblico servizio, essendo diretta espressione delle funzioni di vigilanza e controllo sulle autoscuole e sui centri di revisione che la legge attribuisce alle Province”

La sentenza descrive quindi i tratti distintivi che connotano la funzione pubblica, che “afferisce invece al disimpegno di un’attività tradizionalmente ed istituzionalmente commessa all’Ente stesso in diretta derivazione dai compiti di vigilanza, controllo, irrogazione delle sanzioni che ogni Ente pubblico in base alla legislazione di settore si vede assegnati”.

Ne consegue che la funzione pubblica “si distingue dal servizio pubblico per non essere rivolta a beneficio dell’utente bensì espletata in assolvimento dei compiti istituzionali di vigilanza, controllo e repressione che ciascun Ente pubblico è depositario voluntate legis”, con l’effetto che, generalmente, “accanto all’esercizio della funzione pubblica sussiste un potere di elevare contravvenzioni e di sanzionare i comportamenti devianti del privato”.

Nel caso di specie, le finalità di pubblico interesse che la funzione di vigilanza e controllo sulle autoscuole persegue è quella, evidentemente, di promuovere una maggiore efficienza e qualità delle attività d’insegnamento impartito agli allievi, con l’obiettivo di garantire un’adeguata preparazione alla guida e condizioni di maggior sicurezza nella circolazione stradale.

In questo scenario, il prelievo che la Provincia ha inteso istituire con delibera per l’esercizio della vigilanza e controllo sulle autoscuole non si configura quale corrispettivo di un servizio, bensì quale vero e proprio tributo, che il TAR censura per l’assenza degli occorrenti presupposti di legittimità.

La definizione e la disciplina dei tributi, infatti, è materia coperta da riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione (“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”), principio questo da cui deriva l’importante corollario secondo cui l’autonomia impositiva tributaria degli Enti locali non può spingersi fino a individuare un nuovo prelievo – consistente, nel caso di specie, nel rimborso delle attività di vigilanza e controllo sulle autoscuole e centri di revisione – la cui istituzione necessariamente richiede un intervento ad hoc del legislatore.

Conclusioni

La sentenza in commento è certamente condivisibile, e non può che essere apprezzata per la chiarezza sistematica con cui il prelievo disposto dalla Provincia campana viene trattato.

Il caso de quo dimostra peraltro, con eloquenza cristallina, che le difficili condizioni di ristrettezza economica in cui sempre più spesso versano gli Enti locali non debbono indurre alla ricerca di soluzioni approssimative e superficiali, bensì richiedono un’azione puntuale, ispirata alla scrupolosa osservanza delle regole amministrative, specie quando si tratta di imporre oneri e balzelli di vario tipo a carico dei soggetti terzi.

Michele Nico


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