Il divieto imposto agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di superare, per la spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008, costituisce una norma di carattere inderogabile, valevole anche nell’ipotesi  di nomina di un segretario comunale in convenzione

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Toscana, 28 maggio 2014, Presidente G. D’auria, Relatore P. Peluffo

Deliberazione n. 57-2014

Il caso

Il sindaco di un comune toscano, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, chiede alla Corte dei Conti della Regione Toscana, se il divieto di superare, per la spesa di personale, l’importo sostenuto nell’anno 2008 (ex art. 1, comma 562, della l. n. 296-2006), è derogabile nell’ipotesi di acquisizione di un segretario comunale in forma convenzionata tra più comuni. Ciò vista la specificità della figura e il suo particolate status giuridico.

Il parere

Per riscontrare la richiesta la Corte dei Conti ricorda la normativa vigente in  materia. In particolare l’art. 1, comma 562, della l. n. 296-2006, come modificato dall’art. 3, comma 121, l. n. 244-2007, dall’art. 14, comma 10, d.l. n. 78-2010, ed infine dall’art. 4-ter, comma 11, d.l. n. 16-2012, prevede che “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (…)”.

La deliberazione n. 8-2012 della Sezione autonomie ha chiarito l’ambito di applicazione della norma de quo in riferimento alla figura del segretario comunale precisando che “nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e status dei segretari comunali e provinciali (…), non sono intervenute innovazioni tali da poter giustificare una posizione funzionale diversa nel contesto ordinamentale degli enti locali e che, pertanto, non sussistono elementi per una ridefinizione della natura giuridico-economica della retribuzione agli stessi spettante che possa giustificare un’allocazione contabile delle relative spese diversa da quella in cui sono appostate le spese per il personale dipendente degli enti” (in questo senso anche la deliberazione n. 64-2013 della Sezione regionale di controllo per le Marche).

La Corte cita anche la propria deliberazione n. 20-2007 dove la stessa ha affermato che circa la nozione di “spesa del personale”, “non appare dubbio che ad essa debba ricondursi l’onere del trattamento economico del segretario comunale”.

Ancora, la deliberazione n. 17-2013 della Sezione autonomie, ha ribadito “il principio dell’onnicomprensività della nozione di spesa di personale”, da intendere ai fini della definizione del rapporto strutturale tra spesa di personale e spesa corrente (ex art. 76, comma 6 del d.l. n. 112-2008), precisando che, fermo il divieto inderogabile di superare il limite imposto dalla legge, “nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.

Ne discende che il divieto, imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno di superare, per la spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008, è una norma di carattere inderogabile, e rimane tale anche nell’ipotesi di nomina del segretario titolare in forma convenzionata.

Il commento

Con il parere in esame la Corte dei Conti per la Toscana chiarisce che la spesa inerente alla figura del segretario comunale, sotto il profilo finanziario, è assimilata a quella del personale e risulta pertanto assoggettata ai vincoli imposti dalla disciplina finanziaria vigente.

In proposito la Corte dei Conti, Sezione autonomie, nella deliberazione n. 8-2012, ha ricordato che “la particolarità della figura del segretario comunale, obbligatoria per legge, non influisce sull’allocazione, sotto il profilo finanziario, delle poste contabili relative al suo incardinamento in capo all’ente locale (solo in senso lato qualificabile come assunzione), in modo assimilabile a quelle per i dipendenti”.

Posto il problema di conciliare l’obbligatorietà del ruolo del segretario, come previsto dal d. lgs. n. 267-2000, con i limiti finanziari relativi alla spesa di personale complessivamente intesa, gli enti locali devono effettuare scelte gestionali che li mettano in condizione di adempiere ai propri doveri compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di spesa, anche nell’esercizio di legittime prerogative come la nomina di un segretario comunale.

In sostanza, spetta al comune “adottare tutte le possibili forme organizzative che consentano il rispetto del contenimento della spesa del personale, in primo luogo, cercando una forma di collaborazione del segretario comunale che contenga per quanto è possibile la spesa ed eventualmente riducendo altre spese di personale facoltative” (Corte dei Conti, sez. Lombardia, deliberazione n. 1047-2010 e Corte dei Conti, sez. Veneto, parere n. 97-2013).

Di tale avviso anche la Corte dei Conti, sez. Marche, nella delibera sopra citata, secondo cui, ai fini della verifica del rispetto del vincolo legislativo, si deve necessariamente prescindere dalla valutazione circa la precarietà o meno del ruolo del segretario. Ciò che rileva è la figura in quanto tale, per la sua indefettibilità, evidenziata non solo dalla previsione dell’art. 97 del TUEL, ma anche dalla circostanza che, in caso di mancata nomina, viene comunque inviato un segretario, seppur in disponibilità. In proposito, vanno considerate anche le rinnovate funzioni attribuite al segretario ad opera della l. n. 190-2012, ora individuato come l’organo responsabile della prevenzione della corruzione e di fondamentali compiti di programmazione e vigilanza all’interno dell’ente.

In conclusione, in caso di nomina di un segretario in convenzione tra più comuni, lo stesso va considerato come dipendente del comune capofila, al cui bilancio va imputata la sua intera retribuzione. In particolare, come le spese per il personale comandato o distaccato, devono essere incluse nel novero delle spese di personale al fine dell’applicazione dell’art. 76, comma 7 del d.l. n. 112-2008, così lo devono essere quelle per il segretario in convenzione (deliberazione Sez. autonomie n. 17-2013).

di Simonetta Fabris


Stampa articolo