Col nuovo anno, nuovi adempimenti per gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche.

Si inizia proprio dal 1° gennaio, data dalla quale scattava l’obbligo di stipulare i contratti conclusi mediante scrittura privata in modalità elettronica, così come previsto dal D.L. n. 179/2012 e dal D.L. n. 145/2013.

Sul punto vale la pena di ricordare che e’ il codice dei contratti a stabilire espressamente che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata” (art. 11, co. 13).

I suddetti obblighi decorrevano, dunque, dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica e, appunto, dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

Parimenti, dal 30 giugno 2014 anche gli accordi tra PP.AA. di cui all’art. 15 della legge sul procedimento vanno sottoscritti con firma digitale.

Continuando a scorrere la nostra agenda emerge che, sempre dal 1° dell’anno, i comuni non capoluogo di provincia sono assoggettati, a norma dell’art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, all’obbligo di attivare la centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro.

Analogo obbligo scatterà a partire dal 1 luglio 2015 per i lavori pubblici.

Rimangono esclusi i soli comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che possono continuare a procedere autonomamente all’approvigionamento delle predette commesse ma fino a 40 mila euro.

Ancora, dall’inizio del mese, ricordiamo che l’A.N.AC. ha iniziato l’attività di vigilanza e controllo di cui alla deliberazione n. 145/2014, anche nei confronti di ordini e collegi professionali: l’avvio della suddetta attività, originariamente previsto per il mese di ottobre 2014, è stato infatti posticipato al mese di gennaio 2015.

Nel dettaglio, l’Autorità, nel considerare che: a) i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego, b) i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, co. 2 del D.Lgs n. 165/2001, operanti sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, ha ritenuto che fossero loro applicabili le disposizioni sulla prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e dei decreti delegati.

Da qui, l’obbligo anche per questi enti di: a) predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, b) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, c) adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013 e, infine, d) attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013.

Proseguendo, col nuovo anno ci sono novità anche per i compensi degli amministratori delle società pubbliche.

Nello specifico, il decreto legge n. 90/2014, nel modificare il precedente decreto n. 95/2012, ha previsto una riduzione del 20% del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori rispetto al costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Tutte le società controllate dalle amministrazioni pubbliche, con un fatturato, nell’anno 2011, da prestazione di servizi a favore delle stesse, superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, e le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dovranno quindi preoccuparsi di abbassare i compensi dei rispettivi amministratori, in una logica di ininterrotta “spending review”.

Sempre in materia di società, l’art. 17, co. 4, del decreto sulla pubblica amministrazione ha disposto altresì che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche …. L’acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Ebbene, per adempiere al suddetto obbligo di comunicazione dei dati sulle partecipazioni societarie pubbliche, si dovrà per forza attendere l’apposito decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato, recante le modalità tecniche di attuazione.

Da gennaio, ancora, prendono avvio le non poche incombenze dettate dalla legge di stabilità nei confronti di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

In primo luogo, infatti, la legge n. 190/2014 ha disposto, per le sole province, con decorrenza dall’inizio dell’anno il divieto di: a) ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente; b) effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità; d) acquisire personale attraverso l’istituto del comando; e) attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del D.Lgs n. 267/2000 (con la precisazione che rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi); f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui al D.L. n. 78/2010 e g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Sempre dal 1° di gennaio, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri. Entro il 31 del mese, questi enti avranno la facoltà di deliberare una riduzione superiore.

Allo scopo di ricollocare il personale sovrannumerario, regioni ed enti locali vengono quindi obbligati a destinare le proprie risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, oltre che all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle rispettive graduatorie vigenti al 1° gennaio 2015, alla immissione nei rispettivi ruoli delle unità soprannumerarie degli enti area vasta. Parimenti, anche la restante percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 andrà utilizzata da regioni e comuni per la ricollocazione del personale in mobilità, con la previsione della nullità delle assunzioni effettuate in violazione.

Per quanto riguarda, invece, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca), il Dipartimento della Funzione pubblica viene incaricato di effettuare una ricognizione dei posti da destinare alla sistemazione del personale delle province interessato e anche per queste amministrazioni, viene previsto il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato in attesa del completamento del procedimento di rilevazione.

Nelle more del riordino delle funzioni, poi, al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, il decreto “Mille proroghe” ha concesso alle province e alle città metropolitane la facoltà di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi e le politiche attive in scadenza dal 1° gennaio 2015, con la precisazione che gli oneri relativi a dette attività, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.

Da non dimenticare, ancora, che, ai sensi del D.L. n. 66/2014, entro la fine del corrente mese, la Conferenza Stato-Città e autonomie potrà modificare, a invarianza di riduzione complessiva e sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI e dall’UPI, gli importi da versare allo Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica e i relativi criteri di computo.

Questa rimodulazione andrà ovviamente recepita in apposito decreto del Ministro dell’Interno.

In mancanza, la riduzione opererà in base agli importi di cui al comma 2 dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014.

In materia, poi, di obiettivi di saldo finanziario, la legge n. 190/2014 ha previsto che, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede conferenziale, potranno essere ridefiniti, sempre su proposta dell’ANCI e dell’UPI e fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di comuni, province e città metropolitane, di cui al co. 2 dell’art. 31 della legge n. 183/2011, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all’esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.

Per quanto attiene, invece, alla lotta alla corruzione, i responsabili per la prevenzione delle diverse amministrazioni pubbliche debbono ricordare di predisporre l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione (e dell’allegato Programma per la trasparenza e l’integrità) per il triennio 2015-2017.

Il Piano andrà quindi approvato, entro la fine del corrente mese di gennaio, a cura del rispettivo organo di indirizzo politico e pubblicato on line sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione (ex art. 1, co. 8, della legge n. 190/2012).

Il Piano andrà, tra l’altro, trasmesso all’A.N.AC. (e non più al Dipartimento per la Funzione pubblica ex art. 19 del dl n. 90/2014) esclusivamente attraverso il sistema integrato “PERLA PA“, mediante la compilazione di apposito questionario.

Concludendo, un ultimo adempimento coinvolge, entro il 31 gennaio, tutte le amministrazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea: si tratta della trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione dell’attestazione sull’avvenuta pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, co 32, della legge n. 190 del 2012, la quale andrà inoltrata, via PEC, all’indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it e dovrà contenere i dati prescritti, afferenti, in particolare: Cig, indicazioni descrittive della procedura di selezione o negoziata, operatori economici partecipanti alle gare, tempi di completamento dell’opera, del servizio o della fornitura, e importi delle somme effettivamente liquidate.

Sul punto, ricordiamo che le suddette informazioni vanno pubblicate in formato aperto sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e le modalità operative restano quelle di cui alla deliberazione A.N.AC. n. 26/2013.

Gli enti in tutto o in parte inadempienti verranno segnalati all’Autorità e alla Corte dei conti e saranno passibili di sanzione amministrativa fino a 25.822 euro ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 163/2006.

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, rinviamo, come di consueto, al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato fino al mese di dicembre 2016.

L’Agenda delle scadenze


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