Dopo 14 anni di attività, va in pensione il “vecchio” CER, ovvero il Catalogo Europeo Rifiuti. A stabilirlo è la decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, modificativa della precedente 2000/532/CE..[1]

Riepiloghiamo cos’è il CER: si tratta un elenco europeo di classificazione dei rifiuti. Poiché è una nomenclatura comune a tutti gli Stati europei, si prefigge lo scopo di agevolare tutte le attività collegate alla movimentazione e alla gestione dei rifiuti.

Ogni rifiuto è classificato da un codice CER, ossia un codice composto da sei cifre, che ogni gestore utilizza per identificarlo. Il codice viene diviso in tre coppie di numeri: la prima coppia indica l’attività che origina il rifiuto; la seconda coppia specifica la fonte generatrice del rifiuto; infine, la terza coppia di numeri identifica il rifiuto stesso.

La decisione 2014/955/UE è entrata in vigore in data 8 gennaio 2015 ed il nuovo elenco CER si applicherà a partire dal primo giugno 2015. La nuova decisione della Commissione modifica la precedente decisione 2000/532/CE, in relazione all’elenco dei rifiuti, come stabilito dalla direttiva 2008/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; ne prevede, difatti, l’abrogazione degli artt. 2 e 3 e la sostituzione dell’allegato con un nuovo documento.

Precisamente, si è reso necessario un aggiornamento  delle disposizioni presenti nella decisione 2000/532/2014, con particolare riferimento all’adeguamento della classificazione delle caratteristiche di pericolo (da H3 a H8, H10 e H11) al processo tecnico/scientifico.

Va precisato che, sempre in data 18 dicembre 2014, la Commissione ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/UE con il Regolamento n. 1357/2014. Il regolamento entrerà in vigore il primo giugno 2015, contestualmente alla nuova decisione. Questo nuovo testo normativo si prefigge lo scopo di dare una classificazione armonizzata dei rifiuti pericolosi in tutti gli Stati dell’UE e ridefinisce le caratteristiche in base alle quali un rifiuto deve essere considerato pericoloso.

Per tale motivo, le disposizioni in merito alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, contenute nell’art. 2 della decisione 2000/532/2014, risultano superate. La nuova decisione del 2014 rinvia, quindi, per la descrizione di tali caratteristiche all’allegato III della direttiva 2008/98/UE, così come sostituito dal Regolamento UE n. 1357/2014.

Inoltre, l’elenco dei rifiuti è stato uniformato con la terminologia contenuta nel regolamento CE n. 1272/2008, concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, con lo scopo di evitare sovrapposizioni di nomenclature. Infatti, tra le diciture modificate, vi sono i già menzionati codici H, indicanti la pericolosità dei rifiuti, diventati i codici HP.

Risultano inseriti nuovi codici CER, ovvero:

01 03 10* – fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07;

16 03 07* – mercurio metallico;

19 03 08* – mercurio parzialmente stabilizzato.

La ricaduta pratica di quanto sopra esposto è che fino al 31/05/2015 i rifiuti dovranno essere registrati con i vecchi codici CER, mentre a partire dal 01/06/2015 sarà necessario identificarli esclusivamente con i neointrodotto codici.

Alessandra Crepaldi

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0044.01.ITA


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